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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60183
DDL5009-0008
Progetto di legge Camera n. 5009 - testo presentato - (DDL13-5009)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5009. TESTIPDL
...C5009.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5009 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Guardia ecologica volontaria).
     1.  La guardia ecologica volontaria è incaricata di
  svolgere il servizio previsto all'articolo 3, comma 1,
  nell'ambito dei coordinamenti di cui all'articolo 5.  In
  particolare le guardie ecologiche volontarie accertano, nei
  limiti dell'incarico, le violazioni, comportanti
  l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di
  legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio
  naturale e dell'ambiente compresi i provvedimenti istitutivi
  di parchi e riserve ed i relativi strumenti di pianificazione
  ed attuazione.
     2.  Il servizio ecologico volontario è prestato in forma
  personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà
 
                              Pag. 10
 
  luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di
  lavoro.
     3.  La guardia ecologica volontaria deve possedere i
  requisiti tecnici e morali che la rendono idonea al servizio,
  ovvero:
         a)  godimento dei diritti civili e politici;
         b)  non aver subìto condanna a pena detentiva per
  delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
  prevenzione;
         c)  non aver subìto condanna per qualsiasi tipo di
  violazione della normativa con finalità di salvaguardia
  ambientale e naturalistica;
         d)  non avere subìto gravi sanzioni amministrative
  a seguito di violazione di leggi in materia ambientale.
     4.  Il volontario che intenda diventare guardia ecologica
  volontaria deve:
         a)  aderire al coordinamento provinciale delle
  guardie ecologiche volontarie come aspirante;
         b)  frequentare il corso di formazione teorica;
         c)  effettuare il periodo di addestramento
  pratico;
         d)  superare l'esame finale teorico-pratico ed
  ottenere il brevetto di idoneità.
     5.  I corsi di formazione di cui al comma 4, lettera
  b),  possono essere organizzati dalla regione, dalle
  province e dal coordinamento provinciale delle guardie
  ecologiche volontarie.
     6.  Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo
  e di coordinamento dello Stato, direttamente o con delega alle
  province, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono
  la durata e il contenuto del corso e del periodo di
  addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame
  finale per l'ottenimento del brevetto.
     7.  Al termine dei corsi di formazione di cui ai commi 4,
  lettera  b),  e 5, considerati i risultati dell'esame
 
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  finale, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica
  volontaria tramite incarico nominativo, conferitogli dal
  presidente della giunta regionale o, per delega, dal
  presidente della provincia, nel quale devono essere
  indicati:
         a)  i compiti oggetto dell'incarico;
         b)  le leggi e le altre norme, di cui ha il potere
  di accertare la violazione;
         c)  l'ambito territoriale di svolgimento del
  servizio;
         d)  il coordinamento provinciale delle guardie
  ecologiche volontarie di appartenenza.
     8.  La nomina della guardia ecologica volontaria deve
  essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede
  il coordinamento di appartenenza ai sensi dell'articolo 133
  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.  La guardia ecologica
  volontaria deve prestare giuramento davanti al pretore ai
  sensi dell'articolo 250 del regolamento approvato con regio
  decreto 6 maggio 1940, n. 635.  La guardia ecologica volontaria
  è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai
  sensi dell'articolo 357 del codice penale e titolare dei
  poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
  689.  La guardia ecologica volontaria può assumere
  informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
  dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e
  fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.  Può altresì
  procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
  formare oggetto di confisca amministrativa.  Durante il
  servizio la guardia ecologica volontaria riveste la qualifica
  di pubblico ufficiale, deve essere munita di apposita tessera
  di identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e
  non deve essere armata.
     9.  La guardia ecologica volontaria è tenuta a redigere il
  verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle
  altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo
  immediatamente nelle forme stabilite in applicazione
 
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  dell'articolo 4, comma 1, lettera  f).  L'accertamento è
  svolto dalla guardia ecologica volontaria nel rispetto
  dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
     10.  E' istituito, presso le regioni, l'albo regionale
  delle guardie ecologiche volontarie abilitate.
     11.  La guardia ecologica volontaria deve frequentare i
  corsi di aggiornamento e sottoporsi a prove di idoneità
  secondo i programmi periodici stabiliti dalla regione.
     12.  L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere
  sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento
  del coordinamento provinciale delle guardie ecologiche
  volontarie di appartenenza, in caso di accertata irregolarità
  nello svolgimento dei compiti assegnati.  Il provvedimento di
  sospensione deve essere immediatamente comunicato dal
  coordinamento alla provincia ed agli enti od organismi
  pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
  patrimonio naturale e dell'ambiente con cui il coordinamento
  intrattiene rapporti di collaborazione.
     13.  L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato
  dalla provincia, sentito il coordinamento provinciale delle
  guardie ecologiche volontarie di appartenenza, solo nei
  seguenti casi:
         a)  irregolarità particolarmente gravi ovvero
  reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
         b)  accertata persistente inattività;
         c)  perdita dei requisiti tecnici o morali di
  idoneità al servizio.
     14.  Il provvedimento di revoca di cui al comma 13 è
  notificato dalla provincia alla regione per la cancellazione
  del nominativo dall'albo regionale delle guardie ecologiche
  volontarie abilitate ed alla prefettura per il ritiro del
  decreto prefettizio di nomina.
 
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