| (Guardia ecologica volontaria).
1. La guardia ecologica volontaria è incaricata di
svolgere il servizio previsto all'articolo 3, comma 1,
nell'ambito dei coordinamenti di cui all'articolo 5. In
particolare le guardie ecologiche volontarie accertano, nei
limiti dell'incarico, le violazioni, comportanti
l'applicazione di sanzioni pecuniarie, di disposizioni di
legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio
naturale e dell'ambiente compresi i provvedimenti istitutivi
di parchi e riserve ed i relativi strumenti di pianificazione
ed attuazione.
2. Il servizio ecologico volontario è prestato in forma
personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese, e non dà
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luogo in alcun caso alla costituzione di rapporto di
lavoro.
3. La guardia ecologica volontaria deve possedere i
requisiti tecnici e morali che la rendono idonea al servizio,
ovvero:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subìto condanna a pena detentiva per
delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
c) non aver subìto condanna per qualsiasi tipo di
violazione della normativa con finalità di salvaguardia
ambientale e naturalistica;
d) non avere subìto gravi sanzioni amministrative
a seguito di violazione di leggi in materia ambientale.
4. Il volontario che intenda diventare guardia ecologica
volontaria deve:
a) aderire al coordinamento provinciale delle
guardie ecologiche volontarie come aspirante;
b) frequentare il corso di formazione teorica;
c) effettuare il periodo di addestramento
pratico;
d) superare l'esame finale teorico-pratico ed
ottenere il brevetto di idoneità.
5. I corsi di formazione di cui al comma 4, lettera
b), possono essere organizzati dalla regione, dalle
province e dal coordinamento provinciale delle guardie
ecologiche volontarie.
6. Le regioni, conformemente ad appositi atti di indirizzo
e di coordinamento dello Stato, direttamente o con delega alle
province, nominano la commissione esaminatrice, stabiliscono
la durata e il contenuto del corso e del periodo di
addestramento, nonché le modalità di svolgimento dell'esame
finale per l'ottenimento del brevetto.
7. Al termine dei corsi di formazione di cui ai commi 4,
lettera b), e 5, considerati i risultati dell'esame
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finale, il candidato assume la qualifica di guardia ecologica
volontaria tramite incarico nominativo, conferitogli dal
presidente della giunta regionale o, per delega, dal
presidente della provincia, nel quale devono essere
indicati:
a) i compiti oggetto dell'incarico;
b) le leggi e le altre norme, di cui ha il potere
di accertare la violazione;
c) l'ambito territoriale di svolgimento del
servizio;
d) il coordinamento provinciale delle guardie
ecologiche volontarie di appartenenza.
8. La nomina della guardia ecologica volontaria deve
essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede
il coordinamento di appartenenza ai sensi dell'articolo 133
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La guardia ecologica
volontaria deve prestare giuramento davanti al pretore ai
sensi dell'articolo 250 del regolamento approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. La guardia ecologica volontaria
è pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ai
sensi dell'articolo 357 del codice penale e titolare dei
poteri di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689. La guardia ecologica volontaria può assumere
informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Può altresì
procedere al sequestro cautelare delle cose che possono
formare oggetto di confisca amministrativa. Durante il
servizio la guardia ecologica volontaria riveste la qualifica
di pubblico ufficiale, deve essere munita di apposita tessera
di identificazione, di un segno visibile di riconoscimento e
non deve essere armata.
9. La guardia ecologica volontaria è tenuta a redigere il
verbale di accertamento di ogni violazione delle leggi e delle
altre norme indicate nell'atto di nomina, trasmettendolo
immediatamente nelle forme stabilite in applicazione
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dell'articolo 4, comma 1, lettera f). L'accertamento è
svolto dalla guardia ecologica volontaria nel rispetto
dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. E' istituito, presso le regioni, l'albo regionale
delle guardie ecologiche volontarie abilitate.
11. La guardia ecologica volontaria deve frequentare i
corsi di aggiornamento e sottoporsi a prove di idoneità
secondo i programmi periodici stabiliti dalla regione.
12. L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere
sospeso per un periodo massimo di sei mesi, con provvedimento
del coordinamento provinciale delle guardie ecologiche
volontarie di appartenenza, in caso di accertata irregolarità
nello svolgimento dei compiti assegnati. Il provvedimento di
sospensione deve essere immediatamente comunicato dal
coordinamento alla provincia ed agli enti od organismi
pubblici titolari di competenze in materia di tutela del
patrimonio naturale e dell'ambiente con cui il coordinamento
intrattiene rapporti di collaborazione.
13. L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato
dalla provincia, sentito il coordinamento provinciale delle
guardie ecologiche volontarie di appartenenza, solo nei
seguenti casi:
a) irregolarità particolarmente gravi ovvero
reiterate dopo il provvedimento di sospensione;
b) accertata persistente inattività;
c) perdita dei requisiti tecnici o morali di
idoneità al servizio.
14. Il provvedimento di revoca di cui al comma 13 è
notificato dalla provincia alla regione per la cancellazione
del nominativo dall'albo regionale delle guardie ecologiche
volontarie abilitate ed alla prefettura per il ritiro del
decreto prefettizio di nomina.
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