| Onorevoli Colleghi! - Con l'arresto dei lavori
parlamentari sul progetto elaborato dalla Commissione
parlamentare per le riforme costituzionali, anche il terzo
tentativo di portare a termine una complessa opera di
revisione costituzionale attraverso il lavoro istruttorio di
una speciale Commissione a composizione bicamerale sembra
avviarsi ad un esito negativo. Per comune riconoscimento
rimane tuttavia viva la necessità di porre mano ad una
organica revisione delle norme costituzionali concernenti la
forma di Stato, la forma di governo, il Parlamento e il
connesso sistema delle garanzie disegnate dalla Costituzione
del 1948. Altrettanto diffusa è tuttavia la convinzione che la
necessaria riforma dei moduli di organizzazione e
funzionamento degli apparati pubblici, per quanto radicale,
non possa comportare la messa in discussione dei valori di
civiltà che si sono affermati nella consapevolezza sociale del
nostro Paese anche grazie alla determinante azione di
orientamento svolta dai princìpi di libertà e di giustizia
sociale contenuti nei princìpi fondamentali e nella prima
parte della Costituzione repubblicana. Di qui le giuste
perplessità nei confronti delle proposte di istituzione di
un'Assemblea costituente che inizi i propri lavori partendo
dal presupposto di un potenziale azzeramento dell'intero
ordinamento costituzionale esistente. Gli esiti della messa in
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opera di una simile Assemblea sarebbero, come i precedenti
storici insegnano, del tutto imprevedibili e gravemente
destabilizzanti anche per gli assetti politici del nostro
Paese.
La proposta di legge costituzionale che si presenta
intende individuare una soluzione a questa impasse che
oramai paralizza la questione della riforma istituzionale. Da
un lato, il recente esito negativo dei lavori della
Commissione bicamerale ha purtroppo confermato la perdurante
validità del "paradosso costituzionale" teorizzato da G.
Zagrebelsky: quanto più un determinato sistema politico
necessita di una profondo intervento di riforma strutturale,
tanto meno esso è capace di portare a termine tale intervento
attraverso risorse endogene e le ordinarie vie parlamentari
(quelle, per intenderci, disegnate nel nostro ordinamento
dall'articolo 138 della Costituzione). Dall'altra parte, il
ricorso a strumenti straordinari e in particolare alla diretta
investitura popolare di un organo con pieno mandato
costituente rischia di aprire quella destabilizzante fase di
sospensione dell'intero ordinamento, compresi i diritti
fondamentali, cui si è prima accennato.
La soluzione che qui si ipotizza prevede di dare vita ad
un'Assemblea eletta dal popolo con lo specifico mandato di
provvedere alla revisione della sola seconda parte della
Costituzione del 1948. Il progetto di legge costituzionale
impone all'Assemblea rigorosi limiti di competenza. Viene
infatti esplicitamente precluso a questo organo di esaminare
progetti di revisione dei princìpi fondamentali e della parte
prima della Costituzione. Viene inoltre confermato il divieto,
già contenuto nella vigente Carta costituzionale, di procedere
alla revisione della forma repubblicana, divieto nel quale il
pensiero costituzionale prevalente legge una sintetica
espressione di fedeltà ai fondamentali princìpi di democrazia
del sistema. E' altresì espressamente precluso all'Assemblea
l'esaminare atti di indirizzo e di sindacato ispettivo nei
confronti del Governo. Questa ultima previsione è motivata dal
fatto che l'Assemblea in questione si troverà ad operare in
contemporanea con le due Camere titolari del rapporto
fiduciario nei confronti dell'esecutivo: si intende così
evitare qualsiasi rischio di sovrapposizione tra il piano di
svolgimento dell'indirizzo politico legislativo ordinario e
l'attività di revisione della Costituzione. Nella medesima
direzione va la previsione di precludere alle due Camere, nel
corso dei lavori dell'Assemblea incaricata della revisione
costituzionale, l'esame delle proposte di legge costituzionale
ricadenti nell'ambito di competenza assegnato alla Assemblea.
Completa il sistema volto a tracciare una netta distinzione
tra il campo di operatività dell'Assemblea e quello delle
Camere la disposizione riguardante il deferimento
all'Assemblea di tutti i progetti di legge di revisione della
parte seconda della Costituzione all'esame delle due Camere.
Sotto il profilo della composizione dell'Assemblea, va infine
menzionato lo stretto regime di incompatibilità previsto
dall'articolo 6 della presente proposta di legge con cui si
dispone, tra l'altro, l'incompatibilità tra la carica di
parlamentare e quella di componente dell'Assemblea.
Definito nei termini rigorosi ora illustrati l'ambito di
competenza dell'Assemblea, la presente proposta di legge
provvede a definire in primo luogo le modalità di elezione
dell'organo. L'ampio carattere rappresentativo, che deve
essere proprio di un'assemblea con questo mandato, impone il
ricorso ad un sistema di elezione di tipo proporzionale. Il
presente progetto di legge sceglie tuttavia di dare attuazione
a questo principio nel modo meno traumatico per il sistema,
nella consapevolezza della necessità, da un lato, di non
"inventare" un nuovo sistema elettorale accanto ai già
numerosi sistemi diversificati attualmente in uso nel nostro
Paese e, dall'altro, di non introdurre ulteriori fattori di
turbativa al confronto politico improntato, a partire dal
1994, alla logica maggioritaria. Si prevede pertanto di
eleggere l'Assemblea con le stesse modalità e nell'ambito
delle medesime circoscrizioni definite dalla legge n. 18 del
1979 e successive modificazioni, per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. Tale scelta
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ha suggerito anche la soluzione di fissare la composizione
dell'Assemblea in numero eguale a quello dei membri italiani
del Parlamento europeo (ottantasette). Per semplificare le
operazioni elettorali, si prevede inoltre che le elezioni
europee e quelle dell'Assemblea abbiano luogo nello stesso
giorno.
L'unica modificazione che viene apportata rispetto al
sistema elettorale per le elezioni europee riguarda il voto di
preferenza: si opta infatti per l'eliminazione delle
preferenze in favore dell'elezione dei candidati di ciascuna
lista nell'ordine in cui essi compaiono nella lista medesima,
secondo quanto già previsto per l'assegnazione della quota
proporzionale dei seggi della Camera dei deputati. Sono
conseguentemente previste le modifiche necessarie anche con
riferimento ai gruppi di liste collegate ammesse dalla legge
n. 18 del 1979 per la partecipazione alle elezioni delle liste
espressione di minoranze linguistiche.
Per quanto riguarda le modalità di approvazione del
progetto di revisione costituzionale da parte dell'Assemblea,
si prevede che questa concluda i propri lavori entro diciotto
mesi dalla prima seduta. Per la disciplina dei lavori si fa
rinvio alle norme del regolamento della Camera dei deputati.
Per l'approvazione del progetto di revisione è richiesto il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
dell'Assemblea. Si prevede quindi di sottoporre a
referendum popolare confermativo il progetto così
approvato; con previsione analoga a quella contenuta
nell'articolo 138 della vigente Costituzione, si prevede di
non dare luogo al referendum in caso di approvazione del
progetto con maggioranza almeno pari ai due terzi dei
componenti dell'Assemblea.
Il meccanismo di approvazione così delineato sembra il più
idoneo a coniugare la necessità della ricerca delle più ampie
intese nella definizione del progetto con l'esigenza di
apprestare sufficienti garanzie per gli orientamenti che
dovessero emergere in dissenso dalle deliberazioni della
maggioranza.
Vanno infine menzionate due importanti norme finali
contenute nella presente proposta di legge.
Con l'articolo 11 si prevede di ridurre la durata del
mandato del Presidente della Repubblica, che sarà eletto nel
1999, anticipandone la scadenza alla data di entrata in vigore
della legge di revisione costituzionale approvata
dall'Assemblea: si definisce così a priori, e a
prescindere dalle contingenze politiche che potranno
determinarsi in futuro, un fondamentale elemento di
transizione dal sistema attuale al nuovo assetto
costituzionale. Tale previsione sembra la più idonea a non
pregiudicare le scelte che potranno essere operate in sede di
revisione costituzionale in materia di forma di governo e di
sistema di elezione del Capo dello Stato.
Con l'articolo 12 si dispone infine l'abrogazione della
legge costituzionale n. 1 del 1997 con cui si è dato vita alla
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali: la
scelta dell'elezione dell'Assemblea per la revisione della
parte seconda della Costituzione impone evidentemente di porre
termine anche formalmente a quel diverso strumento
giuridico.
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