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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60185
DDL5010-0002
Progetto di legge Camera n. 5010 - testo presentato - (DDL13-5010)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5010. TESTIPDL
...C5010.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5010 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con l'arresto dei lavori
  parlamentari sul progetto elaborato dalla Commissione
  parlamentare per le riforme costituzionali, anche il terzo
  tentativo di portare a termine una complessa opera di
  revisione costituzionale attraverso il lavoro istruttorio di
  una speciale Commissione a composizione bicamerale sembra
  avviarsi ad un esito negativo.  Per comune riconoscimento
  rimane tuttavia viva la necessità di porre mano ad una
  organica revisione delle norme costituzionali concernenti la
  forma di Stato, la forma di governo, il Parlamento e il
  connesso sistema delle garanzie disegnate dalla Costituzione
  del 1948.  Altrettanto diffusa è tuttavia la convinzione che la
  necessaria riforma dei moduli di organizzazione e
  funzionamento degli apparati pubblici, per quanto radicale,
  non possa comportare la messa in discussione dei valori di
  civiltà che si sono affermati nella consapevolezza sociale del
  nostro Paese anche grazie alla determinante azione di
  orientamento svolta dai princìpi di libertà e di giustizia
  sociale contenuti nei princìpi fondamentali e nella prima
  parte della Costituzione repubblicana.  Di qui le giuste
  perplessità nei confronti delle proposte di istituzione di
  un'Assemblea costituente che inizi i propri lavori partendo
  dal presupposto di un potenziale azzeramento dell'intero
  ordinamento costituzionale esistente.  Gli esiti della messa in
 
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  opera di una simile Assemblea sarebbero, come i precedenti
  storici insegnano, del tutto imprevedibili e gravemente
  destabilizzanti anche per gli assetti politici del nostro
  Paese.
     La proposta di legge costituzionale che si presenta
  intende individuare una soluzione a questa  impasse  che
  oramai paralizza la questione della riforma istituzionale.  Da
  un lato, il recente esito negativo dei lavori della
  Commissione bicamerale ha purtroppo confermato la perdurante
  validità del "paradosso costituzionale" teorizzato da G.
  Zagrebelsky: quanto più un determinato sistema politico
  necessita di una profondo intervento di riforma strutturale,
  tanto meno esso è capace di portare a termine tale intervento
  attraverso risorse endogene e le ordinarie vie parlamentari
  (quelle, per intenderci, disegnate nel nostro ordinamento
  dall'articolo 138 della Costituzione).  Dall'altra parte, il
  ricorso a strumenti straordinari e in particolare alla diretta
  investitura popolare di un organo con pieno mandato
  costituente rischia di aprire quella destabilizzante fase di
  sospensione dell'intero ordinamento, compresi i diritti
  fondamentali, cui si è prima accennato.
     La soluzione che qui si ipotizza prevede di dare vita ad
  un'Assemblea eletta dal popolo con lo specifico mandato di
  provvedere alla revisione della sola seconda parte della
  Costituzione del 1948.  Il progetto di legge costituzionale
  impone all'Assemblea rigorosi limiti di competenza.  Viene
  infatti esplicitamente precluso a questo organo di esaminare
  progetti di revisione dei princìpi fondamentali e della parte
  prima della Costituzione.  Viene inoltre confermato il divieto,
  già contenuto nella vigente Carta costituzionale, di procedere
  alla revisione della forma repubblicana, divieto nel quale il
  pensiero costituzionale prevalente legge una sintetica
  espressione di fedeltà ai fondamentali princìpi di democrazia
  del sistema.  E' altresì espressamente precluso all'Assemblea
  l'esaminare atti di indirizzo e di sindacato ispettivo nei
  confronti del Governo.  Questa ultima previsione è motivata dal
  fatto che l'Assemblea in questione si troverà ad operare in
  contemporanea con le due Camere titolari del rapporto
  fiduciario nei confronti dell'esecutivo: si intende così
  evitare qualsiasi rischio di sovrapposizione tra il piano di
  svolgimento dell'indirizzo politico legislativo ordinario e
  l'attività di revisione della Costituzione.  Nella medesima
  direzione va la previsione di precludere alle due Camere, nel
  corso dei lavori dell'Assemblea incaricata della revisione
  costituzionale, l'esame delle proposte di legge costituzionale
  ricadenti nell'ambito di competenza assegnato alla Assemblea.
  Completa il sistema volto a tracciare una netta distinzione
  tra il campo di operatività dell'Assemblea e quello delle
  Camere la disposizione riguardante il deferimento
  all'Assemblea di tutti i progetti di legge di revisione della
  parte seconda della Costituzione all'esame delle due Camere.
  Sotto il profilo della composizione dell'Assemblea, va infine
  menzionato lo stretto regime di incompatibilità previsto
  dall'articolo 6 della presente proposta di legge con cui si
  dispone, tra l'altro, l'incompatibilità tra la carica di
  parlamentare e quella di componente dell'Assemblea.
     Definito nei termini rigorosi ora illustrati l'ambito di
  competenza dell'Assemblea, la presente proposta di legge
  provvede a definire in primo luogo le modalità di elezione
  dell'organo.  L'ampio carattere rappresentativo, che deve
  essere proprio di un'assemblea con questo mandato, impone il
  ricorso ad un sistema di elezione di tipo proporzionale.  Il
  presente progetto di legge sceglie tuttavia di dare attuazione
  a questo principio nel modo meno traumatico per il sistema,
  nella consapevolezza della necessità, da un lato, di non
  "inventare" un nuovo sistema elettorale accanto ai già
  numerosi sistemi diversificati attualmente in uso nel nostro
  Paese e, dall'altro, di non introdurre ulteriori fattori di
  turbativa al confronto politico improntato, a partire dal
  1994, alla logica maggioritaria.  Si prevede pertanto di
  eleggere l'Assemblea con le stesse modalità e nell'ambito
  delle medesime circoscrizioni definite dalla legge n. 18 del
  1979 e successive modificazioni, per l'elezione dei
  rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.  Tale scelta
 
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  ha suggerito anche la soluzione di fissare la composizione
  dell'Assemblea in numero eguale a quello dei membri italiani
  del Parlamento europeo (ottantasette).  Per semplificare le
  operazioni elettorali, si prevede inoltre che le elezioni
  europee e quelle dell'Assemblea abbiano luogo nello stesso
  giorno.
     L'unica modificazione che viene apportata rispetto al
  sistema elettorale per le elezioni europee riguarda il voto di
  preferenza: si opta infatti per l'eliminazione delle
  preferenze in favore dell'elezione dei candidati di ciascuna
  lista nell'ordine in cui essi compaiono nella lista medesima,
  secondo quanto già previsto per l'assegnazione della quota
  proporzionale dei seggi della Camera dei deputati.  Sono
  conseguentemente previste le modifiche necessarie anche con
  riferimento ai gruppi di liste collegate ammesse dalla legge
  n. 18 del 1979 per la partecipazione alle elezioni delle liste
  espressione di minoranze linguistiche.
     Per quanto riguarda le modalità di approvazione del
  progetto di revisione costituzionale da parte dell'Assemblea,
  si prevede che questa concluda i propri lavori entro diciotto
  mesi dalla prima seduta.  Per la disciplina dei lavori si fa
  rinvio alle norme del regolamento della Camera dei deputati.
  Per l'approvazione del progetto di revisione è richiesto il
  voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
  dell'Assemblea.  Si prevede quindi di sottoporre a
  referendum  popolare confermativo il progetto così
  approvato; con previsione analoga a quella contenuta
  nell'articolo 138 della vigente Costituzione, si prevede di
  non dare luogo al  referendum  in caso di approvazione del
  progetto con maggioranza almeno pari ai due terzi dei
  componenti dell'Assemblea.
     Il meccanismo di approvazione così delineato sembra il più
  idoneo a coniugare la necessità della ricerca delle più ampie
  intese nella definizione del progetto con l'esigenza di
  apprestare sufficienti garanzie per gli orientamenti che
  dovessero emergere in dissenso dalle deliberazioni della
  maggioranza.
     Vanno infine menzionate due importanti norme finali
  contenute nella presente proposta di legge.
     Con l'articolo 11 si prevede di ridurre la durata del
  mandato del Presidente della Repubblica, che sarà eletto nel
  1999, anticipandone la scadenza alla data di entrata in vigore
  della legge di revisione costituzionale approvata
  dall'Assemblea: si definisce così  a priori,  e a
  prescindere dalle contingenze politiche che potranno
  determinarsi in futuro, un fondamentale elemento di
  transizione dal sistema attuale al nuovo assetto
  costituzionale.  Tale previsione sembra la più idonea a non
  pregiudicare le scelte che potranno essere operate in sede di
  revisione costituzionale in materia di forma di governo e di
  sistema di elezione del Capo dello Stato.
     Con l'articolo 12 si dispone infine l'abrogazione della
  legge costituzionale n. 1 del 1997 con cui si è dato vita alla
  Commissione parlamentare per le riforme costituzionali: la
  scelta dell'elezione dell'Assemblea per la revisione della
  parte seconda della Costituzione impone evidentemente di porre
  termine anche formalmente a quel diverso strumento
  giuridico.
 
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