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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60188
DDL5010-0005
Progetto di legge Camera n. 5010 - testo presentato - (DDL13-5010)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5010. TESTIPDL
...C5010.
...PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5010 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Composizione ed elezione). 
     1.  L'Assemblea è composta da ottantasette componenti
  eletti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali previste
  per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
  europeo dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
  Per la presentazione delle candidature e per l'elezione dei
  componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni dei
  titoli III, IV e V della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con le
  modifiche di cui alla presente legge.
 
                               Pag. 5
 
     2.  Nella votazione per l'elezione dei membri
  dell'Assemblea non è ammessa l'espressione del voto di
  preferenza.  L'ufficio centrale circoscrizionale di ciascuna
  circoscrizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali
  ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
  secondo l'ordine progressivo di presentazione.
     3.  Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo
  di liste con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge
  24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, ai fini
  della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono
  il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la
  cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente il gruppo
  per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi
  spettanti al gruppo di liste, e quindi sceglie, tra i
  quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
  dei seggi da attribuire al gruppo, disponendoli in una
  graduatoria decrescente; si determinano in tal modo i
  quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad
  ogni lista.  Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al
  presente comma, la lista di minoranza linguistica non ottenga
  neppure un seggio, l'ultimo seggio spettante al gruppo di
  liste collegate nella circoscrizione è comunque attribuito
  alla lista di minoranza linguistica, purché questa abbia
  ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.
 
DATA=980619 FASCID=DDL13-5010 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5010 TOTPAG=0008 TOTDOC=0015 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=024 PAGFIN=0005 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=501000 00 FASCIDC=13DDL5010 SORTNAV=0501000 000 00000 ZZDDLC5010 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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