| (Composizione ed elezione).
1. L'Assemblea è composta da ottantasette componenti
eletti nell'ambito delle circoscrizioni elettorali previste
per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
Per la presentazione delle candidature e per l'elezione dei
componenti dell'Assemblea si applicano le disposizioni dei
titoli III, IV e V della legge 24 gennaio 1979, n. 18, con le
modifiche di cui alla presente legge.
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2. Nella votazione per l'elezione dei membri
dell'Assemblea non è ammessa l'espressione del voto di
preferenza. L'ufficio centrale circoscrizionale di ciascuna
circoscrizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali
ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione.
3. Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo
di liste con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge
24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, ai fini
della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono
il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale divide la
cifra circoscrizionale di ciascuna lista componente il gruppo
per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi
spettanti al gruppo di liste, e quindi sceglie, tra i
quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello
dei seggi da attribuire al gruppo, disponendoli in una
graduatoria decrescente; si determinano in tal modo i
quozienti più alti e, quindi, il numero di seggi spettanti ad
ogni lista. Qualora, sulla base delle disposizioni di cui al
presente comma, la lista di minoranza linguistica non ottenga
neppure un seggio, l'ultimo seggio spettante al gruppo di
liste collegate nella circoscrizione è comunque attribuito
alla lista di minoranza linguistica, purché questa abbia
ottenuto una cifra elettorale non inferiore a 50 mila.
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