| (Organizzazione e disciplina dei lavori).
1. Nella prima seduta l'Assemblea, presieduta
provvisoriamente dal decano per età, elegge tra i suoi membri
il Presidente, tre vicepresidenti e quattro segretari, che ne
costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dalle
disposizioni del regolamento della Camera dei deputati vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto
applicabili.
3. L'Assemblea può demandare lo svolgimento di funzioni
referenti a Commissioni composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi in essa costituiti.
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4. In Assemblea e nelle Commissioni di cui al comma 3 le
votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo quelle
riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto.
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