| (Approvazione del progetto).
1. Sulla base dei progetti presentati ai sensi
dell'articolo 8, l'Assemblea approva, a maggioranza assoluta
dei propri componenti, entro diciotto mesi dalla prima seduta,
una legge di revisione costituzionale nelle materie di cui al
comma 1 dell'articolo 2. La legge può contenere disposizioni
transitorie e finali necessarie alla sua attuazione.
2. La legge di cui al comma 1 è sottoposta a
referendum popolare entro tre mesi dalla sua
pubblicazione. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi.
3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata
approvata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti.
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