| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 18 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità
previsionale 3.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero
per le politiche agricole per l'anno 1998, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
come determinata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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