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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60204
DDL5012-0002
Progetto di legge Camera n. 5012 - testo presentato - (DDL13-5012)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5012. TESTIPDL
...C5012.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5012 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Gli Istituti italiani di cultura
  all'estero rappresentano l'immagine, la storia, la cultura di
  tutti i secoli, antica e contemporanea, la lingua del nostro
  Paese.  Essi sono dunque agenzie di estrema rilevanza, la cui
  attività influenza la percezione dell'identità e dell'immagine
  italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana
  nel mondo, anche nei settori non direttamente connessi con la
  cultura.  Sugli Istituti italiani di cultura all'estero ricade
  dunque la responsabilità di formare e diffondere l'immagine
  italiana, in un mondo di comunicazioni che si orienta in
  misura molto grande sulla qualità dell'immagine.  A tal fine
  gli Istituti devono essere sostenuti con una ridefinizione
  della loro missione ed un sistema di connessioni con il Paese
  (la sua struttura sia istituzionale che culturale),
  adeguatamente ricca e articolata.  Si propone che sia
  costituito a tal fine, presso il Ministero degli affari
  esteri, un Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine
  dell'Italia nel mondo.  La costituzione del Dipartimento, in
  luogo della già esistente Direzione generale dovrà assolvere
  alla necessità di dare personalità ben distinta, e chiara
  autonomia di funzione e missione, al punto di raccordo,
  progettazione e pianificazione di tutta l'attività culturale
  italiana all'estero.
     Il capo del Dipartimento potrà essere scelto in base alla
  chiara fama, al più alto livello di competenza culturale e
  professionale, anche al di fuori della carriera direttiva del
  Ministero degli affari esteri.  La sua designazione dovrà
  essere presentata, per un parere, alle competenti Commissioni
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Il capo del Dipartimento è assistito da un consiglio di
  amministrazione composto da cinque membri nominati dal
 
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  Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli
  affari esteri, dai Ministri per i beni culturali e ambientali,
  della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica.  Egli è affiancato da un comitato
  scientifico costituito da non meno di tre e non più di cinque
  componenti scelti fra le più note personalità della vita
  culturale, artistica, scientifica e pedagogica del Paese.  Essi
  sono nominati sentito il parere delle competenti Commissioni
  della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
     Qualora fosse costituito un Ministero per la cultura il
  Dipartimento sarebbe parte di tale Ministero, mantenendo
  tuttavia i legami funzionali con la struttura diplomatica
  italiana indicati nella presente proposta di legge.
     Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero
  potrà essere scelto, sulla base di un concorso per titoli, fra
  il personale in servizio presso i Ministeri degli affari
  esteri, della pubblica istruzione e dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, per i beni culturali e
  ambientali e presso i Dipartimenti per l'editoria, per
  l'informazione, per lo spettacolo.  Potranno partecipare allo
  stesso concorso per titoli i docenti di ruolo delle scuole di
  ogni grado della Repubblica.  I titoli per la partecipazione al
  concorso sono indicati nel bando del concorso stesso, restando
  comunque titolo indispensabile il diploma di laurea, valutato
  anche in base al punteggio conseguito.
     I direttori degli Istituti italiani di cultura all'estero
  saranno designati dal capo del Dipartimento che ne sottoporrà
  la nomina al consiglio di amministrazione.  Essi saranno scelti
  fra il personale attualmente nei ruoli del Ministero degli
  affari esteri - Direzione generale per le relazioni culturali,
  in base alla valutazione del lavoro svolto e dei risultati
  raggiunti negli incarichi del precedente livello.  Inoltre,
  essi potranno essere scelti fra il personale selezionato in
  base ai concorsi sopra indicati ed a concorsi e ruoli
  precedenti alla data di entrata in vigore della legge,
  potranno essere designati, altresì, al di fuori dei citati
  percorsi funzionali, "per chiara fama".
     Il responsabile e il consiglio di amministrazione, sulla
  base di materiali e indicazioni forniti dal comitato
  scientifico, formuleranno un piano triennale di "missione" per
  gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle diverse aree
  del mondo.  E' evidente che tale missione non potrà essere
  identica a New York e Nuova Delhi, e che i piani dovranno
  tenere fortemente conto della dislocazione storica e
  ambientale, della presenza e consistenza delle comunità
  italiane e di emigrati italiani, nonché degli interessi
  italiani nell'area.  Il piano triennale, che comporta anche
  conseguenti criteri di selezione del personale scelto per
  titoli e di quello scelto per "chiara fama", sarà oggetto di
  presentazione mediante audizione del responsabile del
  Dipartimento, alle Commissioni competenti dei due rami del
  Parlamento.
     E' evidente e necessaria una riduzione del numero degli
  Istituti italiani di cultura all'estero, per rafforzare la
  visibilità e l'efficacia di azione in alcune sedi strategiche.
  La presente proposta di legge affida tale compito al lavoro
  critico e organizzativo ed alla competenza del costituendo
  Dipartimento, del suo capo, del suo consiglio di
  amministrazione e del comitato scientifico che lo affianca.
  Allo stesso modo la presente proposta di legge demanda al
  lavoro di ricerca, inchiesta, dibattito e decisione del
  Dipartimento la questione (che non può essere decisa in linea
  generale e una volta per tutte) del rapporto fra attività di
  rappresentazione e diffusione della cultura italiana nel mondo
  e attività di insegnamento della lingua.  Vi sono infatti
  legami, tradizioni, impegni e ragioni molto diversi fra Paese
  e Paese ospite, che di volta in volta possono consigliare
  l'orientamento delle risorse in direzione dell'uno, dell'altro
  impegno o di entrambi.  Si evita in tal modo di dare per
  scontato che tutti possano fare tutto dovunque, come si è
  sostenuto impropriamente in passato, provocando carichi
  insostenibili e molti errori.
     Il personale degli Istituti italiani di cultura all'estero
  e i rispettivi direttori (sia di ruolo che scelti per "chiara
  fama") sono inquadrati, dal punto di vista amministrativo,
 
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  nelle locali strutture diplomatiche, e dovranno coordinarsi
  con esse, tenendo conto che la rappresentanza legale della
  Repubblica italiana spetta comunque all'ambasciatore o al
  diplomatico più alto in grado sul posto.  Ma dal punto di vista
  dei programmi, dei criteri e della organizzazione del lavoro,
  gli Istituti e chi li rappresenta, ricevono istruzioni e
  programmi dal Dipartimento per la cultura, la lingua e
  l'immagine, e ad esso rendono conto con rapporti semestrali.
  In caso di contestazione o disaccordi sul posto, il capo della
  delegazione diplomatica ha la responsabilità immediata della
  decisione.  Egli dovrà informare al più presto il Dipartimento
  della sua decisione, motivando le ragioni e proponendo la
  soluzione alla situazione contestata.  A sua volta il capo
  dell'Istituto italiano di cultura all'estero offrirà al
  consiglio di amministrazione del Dipartimento le sue ragioni
  documentate e si atterrà alla decisione finale del consiglio
  stesso.  Poiché, con le decisioni di riduzione del numero degli
  Istituti, molte sedi resteranno scoperte, la presente proposta
  di legge propone l'istituzione dell'addetto culturale, che in
  alcune sedi di ambasciata e consolari potrà divenire il punto
  di riferimento delle attività culturali italiane, con le
  seguenti caratteristiche:
         a)  gli addetti culturali saranno scelti dalle
  stesse liste e con le stesse caratteristiche del personale
  degli Istituti italiani di cultura all'estero;
         b)  essi avranno una dipendenza organica
  dall'ambasciata o dal consolato, ma un rapporto di
  coordinamento e comunicazione diretta (quanto ai programmi)
  con il Dipartimento per la cultura, la lingua e l'immagine,
  allo stesso modo in cui un addetto commerciale si coordina con
  il Ministero del commercio con l'estero e un addetto militare
  con il Ministero della difesa;
         c)  è prevista, in condizioni che saranno proposte
  dal Dipartimento e decise dal Ministro degli affari esteri,
  l'istituzione di posizioni di addetto culturale onorario.  Si
  tratta di posizioni non retribuite ma formalmente annunciate e
  riconosciute dalla delegazione diplomatica italiana; tali
  addetti saranno scelti fra esperti di cultura italiana di
  provata reputazione sul posto e sotto la diretta
  responsabilità del rappresentante diplomatico italiano.  Ciò
  consentirà il costituirsi di utili legami con le istituzioni
  culturali del Paese ospite che si occupano di lingua e cultura
  italiana (università, centri di studi superiori, istituzioni
  scolastiche) in modo competente e ad un livello
  apprezzabile.
 
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