| 1. I direttori degli Istituti italiani di cultura
all'estero sono designati dal capo del Dipartimento, che ne
sottopone la nomina al consiglio di amministrazione, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono
scelti fra il personale di ruolo del Ministero degli affari
esteri, che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fa capo alla Direzione generale per le relazioni
culturali del Ministero, in base alla valutazione del lavoro
svolto e dei risultati raggiunti in incarichi precedenti. Sono
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scelti, altresì, fra il personale selezionato in base ai
concorsi di cui all'articolo 4.
2. Il capo del Dipartimento può proporre al consiglio di
amministrazione, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, i nomi di candidati scelti, al di
fuori dei ruoli e dei concorsi, per chiara fama. Il numero dei
posti disponibili per tali nomine e le relative sedi sono
preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere motivato del comitato scientifico, in base
ai piani di organizzazione del Dipartimento.
3. Tutti gli atti relativi ai concorsi, alle selezioni per
chiara fama, alla designazione, alle nomine ed ai richiami in
sede del personale di cui al presente articolo sono
pubblici.
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