| 1. Il capo del Dipartimento e il consiglio di
amministrazione, sulla base delle indicazioni e delle proposte
del comitato scientifico, formulano un piano triennale di
missione per gli Istituti italiani di cultura all'estero nelle
diverse aree del mondo. I piani devono tenere conto della
dislocazione storica e ambientale dei centri italiani di
cultura, della presenza e consistenza delle comunità di lingua
e di origine italiana, e degli interessi italiani
nell'area.
2. Il piano triennale di cui al comma 1, che comporta
conseguenti criteri di selezione del personale scelto per
concorso e di quello scelto per chiara fama è comunicato alle
competenti Commissioni parlamentari dei due rami del
Parlamento.
3. La durata delle nomine di cui agli articoli 4 e 5 non
può essere inferiore alla durata del piano triennale, salvo
ragioni che sono accertate e rese pubbliche dal consiglio di
amministrazione del Dipartimento. Gli incarichi direttivi
possono essere rinnovati una sola volta, ovvero per la durata
del successivo piano triennale.
4. Il piano triennale comprende altresì la ridefinizione
del numero e della dislocazione degli Istituti italiani di
cultura all'estero, nonché la eventuale riduzione del numero
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delle sedi, al fine di definire e dare maggiore prestigio agli
Istituti di importanza strategica. Il piano triennale
definisce, altresì, la missione degli Istituti in merito alla
distribuzione di risorse fra la diffusione della cultura e
l'insegnamento della lingua italiana.
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