| 1. Il Dipartimento può proporre al Ministro degli affari
esteri la nomina di addetti culturali presso le ambasciate di
consolati generali in Paesi in cui non vi siano, o abbiano
cessato di funzionare, Istituti italiani di cultura. Gli
addetti sono scelti dalle stesse liste e con le stesse
caratteristiche e criteri del personale degli Istituti
italiani di cultura all'estero, ad esclusione delle nomine per
chiara fama.
2. Le nomine di cui al comma 1 sono approvate con le
stesse modalità utilizzate per le nomine del personale degli
Istituti italiani di cultura all'estero.
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