| 1. E' prevista, nelle situazioni ed alle condizioni che
sono individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di
amministrazione e che sono approvate dal Ministro degli affari
esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale
onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia
possibile o realistico operare attraverso le modalità indicate
dall'articolo 7.
2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti
locali di cultura e lingua italiana di riconosciuto valore e
di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo.
Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese
ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli
interventi e le iniziative culturali e linguistiche da
effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo
specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica
italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o
competenze economiche.
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