| 1. Il personale degli Istituti italiani di cultura
all'estero, sia di ruolo che nominato per chiara fama, e gli
addetti culturali, salvo l'addetto di cui all'articolo 8, sono
inquadrati, dal punto di vista amministrativo e contabile,
nelle locali strutture diplomatiche. Essi sono tenuti a
coordinarsi con tali strutture tenendo conto che la
rappresentanza legale della Repubblica spetta all'ambasciatore
o al diplomatico più alto in grado nel luogo in cui opera
l'Istituto italiano di cultura o in cui l'addetto culturale
svolge le sue funzioni.
2. Dal punto di vista dei programmi, dei criteri, della
organizzazione del lavoro e dei relativi bilanci preventivi e
consuntivi, gli Istituti italiani di cultura all'estero e chi
li rappresenta, nonché gli addetti culturali, nei luoghi in
essi cui operano, ricevono istruzioni relativamente alla loro
complessiva attività dal Dipartimento. Ad esso essi inviano
proposte di programmazione e di intervento che devono essere
approvate dal Dipartimento stesso insieme ai bilanci; sempre
al Dipartimento essi rendono conto tramite rapporti
semestrali.
3. In caso di contestazione o dissenso sul posto, il capo
della delegazione diplomatica italiana ha la responsabilità
immediata della decisione. Egli è tenuto comunque ad informare
al più presto il capo del Dipartimento, motivando le ragioni
del dissenso e proponendo la soluzione della situazione
contestata. A sua volta il direttore dell'Istituto italiano di
cultura all'estero o l'addetto culturale espone al capo del
Dipartimento le sue ragioni documentate e si attiene alla
decisione finale del consiglio di amministrazione del
Dipartimento.
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