| 1. Tutti gli atti relativi alla conduzione dell'attività
di presentazione e diffusione della cultura e della lingua
italiana all'estero sono pubblici e sono accessibili a chi ne
faccia richiesta nei modi indicati con il regolamento adottato
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dal Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per
ciascun anno di lavoro il Dipartimento provvede alla
pubblicazione di un annuario delle attività per la diffusione
della cultura, della lingua e della immagine italiana
all'estero. L'annuario fornisce una relazione su tutti gli
aspetti e le funzioni del Dipartimento, i piani proposti, i
programmi svolti, gli organici del personale, le specifiche
competenze di ciascun funzionario in ciascun Istituto italiano
di cultura all'estero, nonché i rapporti dei direttori degli
Istituti e degli addetti culturali sul lavoro svolto ed i
programmi in preparazione nelle diverse aree del mondo.
L'annuario contiene, altresì, un rapporto sullo stato
dell'insegnamento della lingua italiana, le opinioni espresse
dal comitato scientifico sulle diverse questioni nel corso
dell'anno, le ragioni delle nomine e delle revoche delle
nomine stesse ed il rapporto annuale del capo del
Dipartimento.
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