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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60216
DDL5013-0002
Progetto di legge Camera n. 5013 - testo presentato - (DDL13-5013)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5013. TESTIPDL
...C5013.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5013 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'esperienza relativa alla
  riforma attuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
  479, impone, in vista della scadenza degli organi attuali
  degli enti, una revisione del numero e dell'assetto di
  essi.
     Si ricorda che la riforma del 1994 è stata causata anche
  dall'uscita dalla gestione degli enti previdenziali delle
  parti sociali, in seguito ai risultati negativi avutisi
  nell'arco di un quindicennio circa.  Le stesse parti sociali
  hanno riconosciuto e affermato in tale occasione la necessità
  che l'amministrazione degli enti fosse loro definitivamente
  sottratta.  E' comune opinione che fosse opportuno affidare
  l'amministrazione e la gestione ad esperti indipendenti in
  grado di garantire il rispetto di quei criteri di efficienza e
  di economicità previsti dalla legge 9 marzo 1989, n. 88.
     Sulla base del principio di separazione tra indirizzo e
  vigilanza da un lato e di gestione e amministrazione
  dall'altro, la riforma del 1994 ha affidato ad un organo di
  rappresentanza delle parti sociali la prima funzione,
  riservando quella amministrativa ad uno snello organo
  collegiale, composto da esperti, e quella di gestione ad un
  direttore generale, elevato ad organo.
     Il nuovo organo di amministrazione, nel corso del
  quadriennio, ha dato buona prova, in particolare per quanto
  riguarda l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
  infortuni sul lavoro (INAIL), il bilancio è ritornato nel 1995
  in attivo dopo oltre un decennio di bilanci pesantemente
  passivi.
     Lo stesso giudizio, invece, non può essere dato per il
  Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), il cui unico scopo,
  sin dalla sua costituzione, è sembrato essere la
  riacquisizione di posizioni di potere negli enti, con
  sconfinamenti continui nell'ambito delle competenze del
 
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  consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del
  direttore generale.  Tale organo, pletorico nella sua
  composizione, è costituito da sindacalisti per lo più privi di
  idoneo  curriculum  per lo svolgimento dei compiti di
  indirizzo e di vigilanza previsti dalla legge.  Non ha saputo
  esprimere in nessuno degli enti linee di indirizzo originali o
  evolutive, seguendo per lo più indicazioni già emerse in seno
  ai consigli di amministrazione.  E' contraddittorio, inoltre,
  che uno stesso organo abbia compiti di indirizzo e compiti di
  vigilanza, giacché in tal modo è "controllore" e "controllato"
  al tempo stesso.  Il che è aggravato dal fatto che tale organo
  risulta privo di responsabilità in merito ai risultati
  ottenuti dall'ente.
     Le linee di indirizzo politico della previdenza, in
  realtà, non possono essere compito di un organo di
  rappresentanza sindacale, spettando invece al potere politico.
  Ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, infatti, la
  previdenza è compito dello Stato, e tale compito deve essere
  assolto anche attraverso l'indicazione delle linee di
  indirizzo generale che devono essere seguite dagli enti.  Per
  l'inefficienza dimostrata è opinione diffusa, quindi, che sia
  necessaria una revisione dei CIV, sia in merito alla loro
  composizione che alla loro funzione, mentre per ciò che
  concerne i consigli di amministrazione nessun serio argomento
  è stato portato che possa giustificare una modifica di assetto
  e di funzioni.  L'attuale organo di amministrazione, infatti,
  pare del tutto coerente con l'esigenza di una conduzione
  secondo criteri di imprenditorialità e di economicità.  Dovendo
  l'indirizzo essere esercitato dallo Stato e quindi dai suoi
  organi, le funzioni riservate alla rappresentanza delle parti
  sociali, escluse a suo tempo dalla gestione, non possono che
  essere quella di vigilare sul rispetto degli indirizzi e degli
  obiettivi da parte degli enti, di proporre agli organi dello
  Stato interventi e azioni, di esprimere pareri.  Ma tale
  funzione, per essere realmente indipendente e obiettiva, non
  può essere svolta all'interno degli enti, da un organo di
  essi, ma deve essere svolta all'esterno in posizione di
  autonomia.  La fuoriuscita delle rappresentanze delle parti
  sociali degli enti risolve anche gli inevitabili conflitti di
  competenza, che il permanere dei CIV all'interno di essi
  comporta, rafforzando al contempo la gestione manageriale del
  consiglio di amministrazione.
     La creazione di un organo di rappresentanza sindacale
  esterno, composto da esperti dotati di idoneo
  curriculum,  può valorizzare la funzione delle parti
  sociali, giacché tale organo diviene interlocutore
  istituzionale del potere politico in materia previdenziale,
  sottoposta in via generale alla sua vigilanza.  Immutate
  restano le posizioni del presidente, quale organo di
  rappresentanza legale e del collegio dei sindaci, quale organo
  di controllo di legittimità e contabile.
     Il direttore generale, invece, in linea con la riforma
  della dirigenza pubblica e nella prospettiva di una conduzione
  di tipo manageriale, è bene che sia un professionista, dotato
  di idoneo  curriculum;  egli, in quanto tale, non può
  essere considerato organo, ma deve avere veste di coordinatore
  della gestione, cioè dell'aspetto pratico-attuativo delle
  delibere amministrative.
     Coerentemente con ciò, deve essere precisato il campo di
  competenza dei dirigenti generali, ai quali, secondo le
  vigenti disposizioni di legge, spetta la conduzione dei
  singoli settori di attività degli enti, in posizione di
  autonomia rispetto al direttore generale quanto alla gestione,
  ma subordinata quanto agli atti di coordinamento.
 
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