| Onorevoli Colleghi! - L'esperienza relativa alla
riforma attuata con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, impone, in vista della scadenza degli organi attuali
degli enti, una revisione del numero e dell'assetto di
essi.
Si ricorda che la riforma del 1994 è stata causata anche
dall'uscita dalla gestione degli enti previdenziali delle
parti sociali, in seguito ai risultati negativi avutisi
nell'arco di un quindicennio circa. Le stesse parti sociali
hanno riconosciuto e affermato in tale occasione la necessità
che l'amministrazione degli enti fosse loro definitivamente
sottratta. E' comune opinione che fosse opportuno affidare
l'amministrazione e la gestione ad esperti indipendenti in
grado di garantire il rispetto di quei criteri di efficienza e
di economicità previsti dalla legge 9 marzo 1989, n. 88.
Sulla base del principio di separazione tra indirizzo e
vigilanza da un lato e di gestione e amministrazione
dall'altro, la riforma del 1994 ha affidato ad un organo di
rappresentanza delle parti sociali la prima funzione,
riservando quella amministrativa ad uno snello organo
collegiale, composto da esperti, e quella di gestione ad un
direttore generale, elevato ad organo.
Il nuovo organo di amministrazione, nel corso del
quadriennio, ha dato buona prova, in particolare per quanto
riguarda l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), il bilancio è ritornato nel 1995
in attivo dopo oltre un decennio di bilanci pesantemente
passivi.
Lo stesso giudizio, invece, non può essere dato per il
Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), il cui unico scopo,
sin dalla sua costituzione, è sembrato essere la
riacquisizione di posizioni di potere negli enti, con
sconfinamenti continui nell'ambito delle competenze del
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consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del
direttore generale. Tale organo, pletorico nella sua
composizione, è costituito da sindacalisti per lo più privi di
idoneo curriculum per lo svolgimento dei compiti di
indirizzo e di vigilanza previsti dalla legge. Non ha saputo
esprimere in nessuno degli enti linee di indirizzo originali o
evolutive, seguendo per lo più indicazioni già emerse in seno
ai consigli di amministrazione. E' contraddittorio, inoltre,
che uno stesso organo abbia compiti di indirizzo e compiti di
vigilanza, giacché in tal modo è "controllore" e "controllato"
al tempo stesso. Il che è aggravato dal fatto che tale organo
risulta privo di responsabilità in merito ai risultati
ottenuti dall'ente.
Le linee di indirizzo politico della previdenza, in
realtà, non possono essere compito di un organo di
rappresentanza sindacale, spettando invece al potere politico.
Ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, infatti, la
previdenza è compito dello Stato, e tale compito deve essere
assolto anche attraverso l'indicazione delle linee di
indirizzo generale che devono essere seguite dagli enti. Per
l'inefficienza dimostrata è opinione diffusa, quindi, che sia
necessaria una revisione dei CIV, sia in merito alla loro
composizione che alla loro funzione, mentre per ciò che
concerne i consigli di amministrazione nessun serio argomento
è stato portato che possa giustificare una modifica di assetto
e di funzioni. L'attuale organo di amministrazione, infatti,
pare del tutto coerente con l'esigenza di una conduzione
secondo criteri di imprenditorialità e di economicità. Dovendo
l'indirizzo essere esercitato dallo Stato e quindi dai suoi
organi, le funzioni riservate alla rappresentanza delle parti
sociali, escluse a suo tempo dalla gestione, non possono che
essere quella di vigilare sul rispetto degli indirizzi e degli
obiettivi da parte degli enti, di proporre agli organi dello
Stato interventi e azioni, di esprimere pareri. Ma tale
funzione, per essere realmente indipendente e obiettiva, non
può essere svolta all'interno degli enti, da un organo di
essi, ma deve essere svolta all'esterno in posizione di
autonomia. La fuoriuscita delle rappresentanze delle parti
sociali degli enti risolve anche gli inevitabili conflitti di
competenza, che il permanere dei CIV all'interno di essi
comporta, rafforzando al contempo la gestione manageriale del
consiglio di amministrazione.
La creazione di un organo di rappresentanza sindacale
esterno, composto da esperti dotati di idoneo
curriculum, può valorizzare la funzione delle parti
sociali, giacché tale organo diviene interlocutore
istituzionale del potere politico in materia previdenziale,
sottoposta in via generale alla sua vigilanza. Immutate
restano le posizioni del presidente, quale organo di
rappresentanza legale e del collegio dei sindaci, quale organo
di controllo di legittimità e contabile.
Il direttore generale, invece, in linea con la riforma
della dirigenza pubblica e nella prospettiva di una conduzione
di tipo manageriale, è bene che sia un professionista, dotato
di idoneo curriculum; egli, in quanto tale, non può
essere considerato organo, ma deve avere veste di coordinatore
della gestione, cioè dell'aspetto pratico-attuativo delle
delibere amministrative.
Coerentemente con ciò, deve essere precisato il campo di
competenza dei dirigenti generali, ai quali, secondo le
vigenti disposizioni di legge, spetta la conduzione dei
singoli settori di attività degli enti, in posizione di
autonomia rispetto al direttore generale quanto alla gestione,
ma subordinata quanto agli atti di coordinamento.
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