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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60217
DDL5013-0003
Progetto di legge Camera n. 5013 - testo presentato - (DDL13-5013)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5013. TESTIPDL
...C5013.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5013 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono sostituiti dai
  seguenti.
     " 2.  Sono organi degli enti:
       a)  il presidente;
       b)  il consiglio di amministrazione;
       c)  il collegio dei sindaci.
     3.  Il presidente ha la rappresentanza legale
  dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di
  amministrazione e dispone l'ordine del giorno delle sedute;
  mantiene i rapporti con il potere politico; sorveglia il buon
  andamento amministrativo e gestionale; riferisce annualmente
  su tale andamento con apposita relazione alla Commissione
  parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 della legge 9
  marzo 1989, n. 88.  Il presidente è nominato ai sensi della
  legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla base di idoneo
  curriculum  da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale,
  con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23
  agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
  ministri di cui al medesimo articolo 3 della citata legge n.
  400 del 1988 è adottata su proposta del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale.
       4.  Il consiglio di amministrazione assume le
  decisioni relative all'amministrazione dell'istituto ed in
  particolare:
       a)  delibera i bilanci consuntivi e preventivi e le
  eventuali variazioni;
       b)  delibera gli obiettivi e impartisce le
  direttive generali dell'attività dell'istituto e verifica i
  risultati della gestione;
       c)  delibera i regolamenti dell'istituto;
       d)  delibera sulla dotazione organica;
 
                               Pag. 4
 
       e)  delibera sui piani e sui criteri generali degli
  investimenti e dei disinvestimenti;
       f)  delibera sulle materie di interesse generale e
  strategico dell'istituto definite nel regolamento di
  amministrazione;
       g)  delibera sulle dotazioni finanziarie da
  assegnare ai dirigenti generali preposti ai singoli
  servizi;
       h)  delibera sulla proposta di nomina dei dirigenti
  generali e sui rispettivi incarichi;
       i)  propone il direttore generale sulla base di
  idoneo  curriculum,  che garantisca una gestione
  improntata su criteri di economicità e imprenditorialità;
       l)  chiama a rispondere del proprio operato il
  direttore generale ed i dirigenti generali, ciascuno per
  quanto concerne le rispettive competenze e adotta i
  provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, nei confronti dei dirigenti generali o
  equiparati.  Il consiglio di amministrazione è composto da otto
  esperti, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
  e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza,
  sulla base di idoneo  curriculum  da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale.
       5.  Il direttore generale è nominato con contratto di
  diritto privato della durata di cinque anni rinnovabile una
  sola volta su proposta del consiglio di amministrazione con le
  procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
  della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
  dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.  Il
  trattamento economico del direttore generale è determinato ai
  sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente
  della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
  dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.  Il direttore
  generale, nel rispetto delle competenze dei dirigenti di cui
  al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, ha la responsabilità dell'attività gestionale,
  seguendo i criteri generali e le direttive del consiglio di
  amministrazione, e risponde del conseguimento dei risultati e
 
                               Pag. 5
 
  degli obiettivi al consiglio di amministrazione; sovrintende
  al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone
  la unità operativa; coordina l'attività dei dirigenti
  generali; riferisce al consiglio di amministrazione anche per
  l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 2,
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, sull'attività dei dirigenti generali; adotta le
  misure cui all'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
  confronti dei dirigenti; esercita ogni altro potere e funzione
  attribuitigli dal consiglio di amministrazione.  Il direttore
  generale partecipa con voto consultivo alle sedute del
  consiglio di amministrazione.
       6.  Ai dirigenti generali spetta, nell'ambito e nei
  limiti dei servizi cui sono preposti e della dotazione
  finanziaria loro assegnata, la relativa gestione finanziaria e
  tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano
  l'istituto, salvo che per motivate ragioni tali atti siano
  avocati dal presidente su delibera del consiglio di
  amministrazione.  Essi sono responsabili nei confronti del
  direttore generale e del consiglio di amministrazione dei
  risultati di gestione.  Nell'esercizio dei loro poteri i
  dirigenti devono rispettare gli obiettivi e seguire le
  direttive generali del consiglio di amministrazione ed
  ottemperare agli atti di coordinamento del direttore generale.
  I dirigenti generali formulano proposte relative ai servizi
  cui sono preposti, anche ai fini della elaborazione di
  programmi e di direttive; indicano le risorse di personale e
  di spesa occorrenti per la gestione del servizio; informano il
  direttore generale, il consiglio di amministrazione ed il
  presidente dell'andamento gestionale e forniscono relazioni
  sugli argomenti loro richiesti; adottano gli atti di gestione
  del personale addetto ai rispettivi servizi; hanno la
  rappresentanza processuale attiva e passiva di merito relativa
  agli atti inerenti al servizio cui sono preposti; verificano e
  controllano l'attività dei dirigenti, anche con potere
  sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; propongono al
  direttore generale l'adozione delle misure di cui all'articolo
 
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  20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni.  I dirigenti generali sono nominati
  su proposta del consiglio di amministrazione ai sensi
  dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio l993, n.
  29, e successive modificazioni".
     2.  Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
  giugno 1994, n. 479, le parole da: "Il consiglio di indirizzo
  e vigilanza" a "comma 4;" sono soppresse.
     3.  Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
  giugno 1994, n. 479, le parole: "con esclusione di quello di
  cui alla lettera  e)"  sono soppresse.
     4.  I comitati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
  legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono soppressi.
     5.  Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
  1994, n. 479, è inserito il seguente:
     "Art. 3- bis. - 1.  E' istituito presso il Ministero
  del lavoro e della previdenza sociale un consiglio di
  vigilanza della sicurezza sociale composto da ventiquattro
  esperti, in possesso di idoneo  curriculum,  nominati dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dodici su
  indicazione delle sei confederazioni sindacali dei lavoratori
  dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
  sei su indicazione delle organizzazioni maggiormente
  rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e sei
  su indicazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.
  Il Consiglio di vigilanza ha il compito di verificare
  annualmente, presentando apposita relazione al Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale ed alla Commissione
  parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 della legge 9
  marzo 1989, n. 88, la rispondenza dei risultati della gestione
  amministrativa alle funzioni attribuite dagli enti ed agli
  indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di
  governo.
       2.  Il Consiglio di vigilanza può effettuare proposte
  al Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa il
  funzionamento ed i compiti degli enti e deve essere consultato
  ai fini dell'emanazione degli indirizzi
  politico-amministrativi".
 
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     6.  Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
  giugno 1994, n. 479, le parole da: "Sono istituiti" a "ciascun
  comitato corrispondono." sono soppresse.
     7.  Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
  giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:
     " 2.  Fino all'emanazione delle disposizioni volte a
  ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi
  territoriali dell'INPS continuano ad operare, secondo le
  disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali
  INPS".
 
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