| 1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono sostituiti dai
seguenti.
" 2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei sindaci.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione e dispone l'ordine del giorno delle sedute;
mantiene i rapporti con il potere politico; sorveglia il buon
andamento amministrativo e gestionale; riferisce annualmente
su tale andamento con apposita relazione alla Commissione
parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88. Il presidente è nominato ai sensi della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla base di idoneo
curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri di cui al medesimo articolo 3 della citata legge n.
400 del 1988 è adottata su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
4. Il consiglio di amministrazione assume le
decisioni relative all'amministrazione dell'istituto ed in
particolare:
a) delibera i bilanci consuntivi e preventivi e le
eventuali variazioni;
b) delibera gli obiettivi e impartisce le
direttive generali dell'attività dell'istituto e verifica i
risultati della gestione;
c) delibera i regolamenti dell'istituto;
d) delibera sulla dotazione organica;
Pag. 4
e) delibera sui piani e sui criteri generali degli
investimenti e dei disinvestimenti;
f) delibera sulle materie di interesse generale e
strategico dell'istituto definite nel regolamento di
amministrazione;
g) delibera sulle dotazioni finanziarie da
assegnare ai dirigenti generali preposti ai singoli
servizi;
h) delibera sulla proposta di nomina dei dirigenti
generali e sui rispettivi incarichi;
i) propone il direttore generale sulla base di
idoneo curriculum, che garantisca una gestione
improntata su criteri di economicità e imprenditorialità;
l) chiama a rispondere del proprio operato il
direttore generale ed i dirigenti generali, ciascuno per
quanto concerne le rispettive competenze e adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei confronti dei dirigenti generali o
equiparati. Il consiglio di amministrazione è composto da otto
esperti, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza
e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza,
sulla base di idoneo curriculum da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale.
5. Il direttore generale è nominato con contratto di
diritto privato della durata di cinque anni rinnovabile una
sola volta su proposta del consiglio di amministrazione con le
procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il
trattamento economico del direttore generale è determinato ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito
dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore
generale, nel rispetto delle competenze dei dirigenti di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ha la responsabilità dell'attività gestionale,
seguendo i criteri generali e le direttive del consiglio di
amministrazione, e risponde del conseguimento dei risultati e
Pag. 5
degli obiettivi al consiglio di amministrazione; sovrintende
al personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurandone
la unità operativa; coordina l'attività dei dirigenti
generali; riferisce al consiglio di amministrazione anche per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sull'attività dei dirigenti generali; adotta le
misure cui all'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
confronti dei dirigenti; esercita ogni altro potere e funzione
attribuitigli dal consiglio di amministrazione. Il direttore
generale partecipa con voto consultivo alle sedute del
consiglio di amministrazione.
6. Ai dirigenti generali spetta, nell'ambito e nei
limiti dei servizi cui sono preposti e della dotazione
finanziaria loro assegnata, la relativa gestione finanziaria e
tecnica, compresa l'adozione degli atti che impegnano
l'istituto, salvo che per motivate ragioni tali atti siano
avocati dal presidente su delibera del consiglio di
amministrazione. Essi sono responsabili nei confronti del
direttore generale e del consiglio di amministrazione dei
risultati di gestione. Nell'esercizio dei loro poteri i
dirigenti devono rispettare gli obiettivi e seguire le
direttive generali del consiglio di amministrazione ed
ottemperare agli atti di coordinamento del direttore generale.
I dirigenti generali formulano proposte relative ai servizi
cui sono preposti, anche ai fini della elaborazione di
programmi e di direttive; indicano le risorse di personale e
di spesa occorrenti per la gestione del servizio; informano il
direttore generale, il consiglio di amministrazione ed il
presidente dell'andamento gestionale e forniscono relazioni
sugli argomenti loro richiesti; adottano gli atti di gestione
del personale addetto ai rispettivi servizi; hanno la
rappresentanza processuale attiva e passiva di merito relativa
agli atti inerenti al servizio cui sono preposti; verificano e
controllano l'attività dei dirigenti, anche con potere
sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; propongono al
direttore generale l'adozione delle misure di cui all'articolo
Pag. 6
20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. I dirigenti generali sono nominati
su proposta del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio l993, n.
29, e successive modificazioni".
2. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole da: "Il consiglio di indirizzo
e vigilanza" a "comma 4;" sono soppresse.
3. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: "con esclusione di quello di
cui alla lettera e)" sono soppresse.
4. I comitati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono soppressi.
5. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, è inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - 1. E' istituito presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale un consiglio di
vigilanza della sicurezza sociale composto da ventiquattro
esperti, in possesso di idoneo curriculum, nominati dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dodici su
indicazione delle sei confederazioni sindacali dei lavoratori
dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sei su indicazione delle organizzazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e sei
su indicazione delle organizzazioni dei lavoratori autonomi.
Il Consiglio di vigilanza ha il compito di verificare
annualmente, presentando apposita relazione al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ed alla Commissione
parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88, la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle funzioni attribuite dagli enti ed agli
indirizzi politico-amministrativi impartiti dagli organi di
governo.
2. Il Consiglio di vigilanza può effettuare proposte
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale circa il
funzionamento ed i compiti degli enti e deve essere consultato
ai fini dell'emanazione degli indirizzi
politico-amministrativi".
Pag. 7
6. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole da: "Sono istituiti" a "ciascun
comitato corrispondono." sono soppresse.
7. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, è sostituito dal seguente:
" 2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a
ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi
territoriali dell'INPS continuano ad operare, secondo le
disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali
INPS".
| |