| 1. Il consiglio di amministrazione degli enti di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, al fine di adempiere alle funzioni attribuitegli
con criteri di economicità, di efficienza e di
imprenditorialità, adegua l'organizzazione dell'istituto e
delibera sulla gestione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare in modo autonomo.
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