| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n.470, concernente attuazione della direttiva
76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla
qualità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n.109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993,
n.185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle
regioni di derogare, per un triennio ed a determinate
condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto
di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.470, ai fini del
giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n.542, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 dicembre 1996, n.649, che ha prorogato al 31 dicembre
1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile
1993, n.109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare la facoltà prevista dal predetto decreto-legge,
stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle
acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e
della navigazione;
emana
il seguente decreto-legge:
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