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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60233
DDL5017-0002
Progetto di legge Camera n. 5017 - testo presentato - (DDL13-5017)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5017. TESTIPDL
...C5017.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5017 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il principio di sussidiarietà,
  che, come è noto, venne proposto per la prima volta
  dall'enciclica  Quadragesimo Anno  di Pio XI nel maggio
  1931, ha salde e lontane radici nella società italiana ed
  europea ed è frutto di quella cultura e intrapresa
  cooperativistica caratteristica dell'inizio del 1900.
  D'altronde, l'esplicita enunciazione del principio, secondo il
  quale "è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società
  quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare"
  poiché "oggetto naturale di qualsiasi intervento della società
  stessa è quello di aiutare in materia suppletiva  (subsidium
  afferre)  le assemblee del corpo sociale", è ancor oggi
  considerata la più "classica".
     Tale specifica formulazione, considerata una autentica
  novità rispetto al magistero precedente, risale, in larga
  misura, all'influsso esercitato dalle dottrine elaborate da
  alcuni studiosi tedeschi come il Ketteler, il Pesch, e
  soprattutto il Gundlach, anche se già Tommaso d'Aquino
  considerava l'imposizione di una eccessiva uniformità come una
  minaccia per una repubblica, e, analogamente, lo stesso Dante
  riteneva che l'imperatore non dovesse interessarsi
  direttamente delle questioni riguardanti le singole città,
  essendo queste dotate di caratteristiche proprie e
  differenziate.
 
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     In tempi più recenti, in un'altra enciclica papale, la
  Centesimus Annus,  si afferma che "né lo Stato né alcuna
  società più grande devono sostituirsi all'iniziativa e alla
  responsabilità delle persone e dei corpi intermedi" e che "le
  comunità più grandi devono guardarsi dall'usurpare le
  prerogative della famiglia o ingerire nella sua vita".
     Si tratta, quindi, di un principio fondamentale della
  dottrina sociale e cristiana, ma anche uno dei princìpi
  fondanti della costituzione dell'Unione europea sanciti dal
  Trattato di Maastricht cui non si può derogare.  Gli
  approfondimenti e le evoluzioni di tale principio, infatti,
  hanno caratterizzato le discussioni di molte assemblee
  parlamentari nei Paesi occidentali e si trovano presenti nelle
  Carte fondamentali delle democrazie più evolute del continente
  europeo, anche perché la loro applicazione può riguardare
  svariati profili della vita sociale, politica ed economica:
  tutela della famiglia, libertà d'impresa, organizzazione dello
  Stato, assetto delle relazioni internazionali, eccetera.
     Lo Stato non è la misura di tutto ciò che è pubblico, vi
  possono essere istituzioni pubbliche che traggono origine da
  realtà economico-sociali e organizzativo-istituzionali che
  trascendono e per lo più precedono lo Stato (si pensi agli
  enti autonomi territoriali) e che vivono e operano all'interno
  dell'ordinamento giuridico in virtù della Carta costituzionale
  e non di un riconoscimento da parte dello Stato.  Tali realtà,
  però, per il fatto di perseguire finalità assunte come
  pubbliche e per il fatto che sono strettamente collegate allo
  Stato e agli altri enti pubblici, finiscono per subire una
  sorta di arruolamento forzato come soggetti pubblici.
     Opere di beneficenza, ospedali, scuole, enti per
  facilitare lo sviluppo dei ceti meno abbienti o per erogare
  credito, nati in forma associativa, hanno subìto questo
  processo e sono finiti per rientrare nell'ambito dello
  Stato.
     L'enfasi riposta negli articoli 2 e 5 della Costituzione
  non deve trarci in inganno, in quanto il riconoscimento delle
  associazioni  no profit  e delle autonomie in generale
  avviene pur sempre nell'ambito del potere pubblico e poco si è
  fatto per quelle formazioni sociali che non hanno mai avuto la
  pretesa di inserirsi nella gestione del pubblico pur
  perseguendo finalità altruistiche che solo successivamente
  sono state inserite fra i fini che lo Stato persegue.  Le
  organizzazioni altruistiche, si è detto, esistevano e, da
  secoli esistono in Italia, e la loro conversione in strutture
  pubbliche è stata fortemente voluta dallo Stato.  Oggi
  riemergono per l'incapacità e le carenze delle strutture
  pubbliche a far fronte alle esigenze e alle richieste che
  salgono dalla società, carenze dovute alla inefficienza
  gestionale, ai corporativismi, alle pastoie burocratiche.  Di
  converso, le organizzazioni  no profit  vengono oggi
  gestite all'insegna del criterio dell'economicità, coniugando,
  cioè, la produzione di servizi diretti ed indiretti con il
  rispetto delle regole economiche necessarie a garantirne la
  vita, la continuità e lo sviluppo, nonché la loro identità ed
  autonomia.
     Il solo spirito volontaristico, quindi, non è sufficiente
  a caratterizzare una struttura che nasce in antitesi a
  qualsiasi accentramento burocratico traendo la sua ragione di
  vita dalla vicinanza territoriale e funzionale ai molteplici e
  crescenti bisogni degli individui.  Oggi nessuno può pensare ad
  un ruolo dello Stato totalizzante ed esclusivo come,
  parimenti, che tutto possa essere lasciato alle cure della
  "mano invisibile" di smithiana memoria.  Il raggiungimento
  degli obiettivi, nell'interesse generale, deve oggi
  conseguirsi combinando insieme le due impostazioni
  ideologiche.
     Il principio di sussidiarietà è un incontro tra due
  culture, quella cattolica e quella liberale, ma solo ampliando
  il suo ambito, fin qui prettamente territoriale e dunque
  verticale, si potrà garantire una reale autonomia della
  società civile.  Esso recepisce, contenendole in sé, le istanze
  federaliste, ma allarga il suo campo di applicazione: il
  federalismo è sussidiarietà applicata al rapporto fra gli enti
  locali, ma il concetto di sussidiarietà cui si ispira la
  presente proposta di legge costituzionale va oltre, andando a
  regolare anche quei rapporti e quei livelli di autogoverno non
 
                               Pag. 3
 
  territoriale.  Dove la libera iniziativa economica è in grado
  di affrontare un problema, lo Stato deve astenersi
  dall'intervenire: dobbiamo dare spazio alla libera
  auto-organizzazione della società, in modo da togliere agli
  interventi coattivi dello Stato sempre più spazio.
     Il fallimento della Commissione bicamerale per la riforma
  della parte seconda della Costituzione ci impone di non
  disperdere l'ampio dibattito che si è acceso attorno al
  principio di sussidiarietà, anche se parlare genericamente di
  "rispetto delle attività svolte dalla autonoma iniziativa dei
  cittadini, anche attraverso le formazioni sociali", come
  affermato nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella
  seduta del 19 marzo 1998, è tutt'altra cosa che promuovere la
  sussidiarietà sociale.  Si è voluto, o almeno tentato, di
  introdurre un mero decentramento amministrativo, senza
  comprendere che la riforma dello Stato sociale può essere
  fatta solo attraverso la valorizzazione della società civile e
  del privato sociale a forte componente ideale.  Negli altri
  Paesi le realtà  no profit  stanno costituendo una
  risposta vincente rispetto alla necessità di creare
  occupazione e di trasformare lo Stato sociale, garantendo
  anche sul fronte dell'ambiente, della cultura, dell'arte e
  dell'educazione elevati  standard  di qualità della vita e
  di convivenza civile per tutti i cittadini.
     Con la presente proposta di legge costituzionale vogliamo
  esplicitare in tutta la sua ampiezza il principio di
  sussidiarietà e, quindi, non solo nella sua dimensione
  verticale (ripartizione e decentramento delle competenze degli
  organi statali), ma anche in quella orizzontale (attinente al
  rapporto tra cittadini e loro formazioni sociali e lo Stato),
  superando così anche l'erronea identificazione tra "servizio
  di pubblica utilità" e "servizio erogato dallo Stato", dando
  pieno riconoscimento al ruolo delle formazioni sociali
  previsto nella parte prima della nostra Carta
  costituzionale.
 
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