| Onorevoli Colleghi! - Il principio di sussidiarietà,
che, come è noto, venne proposto per la prima volta
dall'enciclica Quadragesimo Anno di Pio XI nel maggio
1931, ha salde e lontane radici nella società italiana ed
europea ed è frutto di quella cultura e intrapresa
cooperativistica caratteristica dell'inizio del 1900.
D'altronde, l'esplicita enunciazione del principio, secondo il
quale "è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società
quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare"
poiché "oggetto naturale di qualsiasi intervento della società
stessa è quello di aiutare in materia suppletiva (subsidium
afferre) le assemblee del corpo sociale", è ancor oggi
considerata la più "classica".
Tale specifica formulazione, considerata una autentica
novità rispetto al magistero precedente, risale, in larga
misura, all'influsso esercitato dalle dottrine elaborate da
alcuni studiosi tedeschi come il Ketteler, il Pesch, e
soprattutto il Gundlach, anche se già Tommaso d'Aquino
considerava l'imposizione di una eccessiva uniformità come una
minaccia per una repubblica, e, analogamente, lo stesso Dante
riteneva che l'imperatore non dovesse interessarsi
direttamente delle questioni riguardanti le singole città,
essendo queste dotate di caratteristiche proprie e
differenziate.
Pag. 2
In tempi più recenti, in un'altra enciclica papale, la
Centesimus Annus, si afferma che "né lo Stato né alcuna
società più grande devono sostituirsi all'iniziativa e alla
responsabilità delle persone e dei corpi intermedi" e che "le
comunità più grandi devono guardarsi dall'usurpare le
prerogative della famiglia o ingerire nella sua vita".
Si tratta, quindi, di un principio fondamentale della
dottrina sociale e cristiana, ma anche uno dei princìpi
fondanti della costituzione dell'Unione europea sanciti dal
Trattato di Maastricht cui non si può derogare. Gli
approfondimenti e le evoluzioni di tale principio, infatti,
hanno caratterizzato le discussioni di molte assemblee
parlamentari nei Paesi occidentali e si trovano presenti nelle
Carte fondamentali delle democrazie più evolute del continente
europeo, anche perché la loro applicazione può riguardare
svariati profili della vita sociale, politica ed economica:
tutela della famiglia, libertà d'impresa, organizzazione dello
Stato, assetto delle relazioni internazionali, eccetera.
Lo Stato non è la misura di tutto ciò che è pubblico, vi
possono essere istituzioni pubbliche che traggono origine da
realtà economico-sociali e organizzativo-istituzionali che
trascendono e per lo più precedono lo Stato (si pensi agli
enti autonomi territoriali) e che vivono e operano all'interno
dell'ordinamento giuridico in virtù della Carta costituzionale
e non di un riconoscimento da parte dello Stato. Tali realtà,
però, per il fatto di perseguire finalità assunte come
pubbliche e per il fatto che sono strettamente collegate allo
Stato e agli altri enti pubblici, finiscono per subire una
sorta di arruolamento forzato come soggetti pubblici.
Opere di beneficenza, ospedali, scuole, enti per
facilitare lo sviluppo dei ceti meno abbienti o per erogare
credito, nati in forma associativa, hanno subìto questo
processo e sono finiti per rientrare nell'ambito dello
Stato.
L'enfasi riposta negli articoli 2 e 5 della Costituzione
non deve trarci in inganno, in quanto il riconoscimento delle
associazioni no profit e delle autonomie in generale
avviene pur sempre nell'ambito del potere pubblico e poco si è
fatto per quelle formazioni sociali che non hanno mai avuto la
pretesa di inserirsi nella gestione del pubblico pur
perseguendo finalità altruistiche che solo successivamente
sono state inserite fra i fini che lo Stato persegue. Le
organizzazioni altruistiche, si è detto, esistevano e, da
secoli esistono in Italia, e la loro conversione in strutture
pubbliche è stata fortemente voluta dallo Stato. Oggi
riemergono per l'incapacità e le carenze delle strutture
pubbliche a far fronte alle esigenze e alle richieste che
salgono dalla società, carenze dovute alla inefficienza
gestionale, ai corporativismi, alle pastoie burocratiche. Di
converso, le organizzazioni no profit vengono oggi
gestite all'insegna del criterio dell'economicità, coniugando,
cioè, la produzione di servizi diretti ed indiretti con il
rispetto delle regole economiche necessarie a garantirne la
vita, la continuità e lo sviluppo, nonché la loro identità ed
autonomia.
Il solo spirito volontaristico, quindi, non è sufficiente
a caratterizzare una struttura che nasce in antitesi a
qualsiasi accentramento burocratico traendo la sua ragione di
vita dalla vicinanza territoriale e funzionale ai molteplici e
crescenti bisogni degli individui. Oggi nessuno può pensare ad
un ruolo dello Stato totalizzante ed esclusivo come,
parimenti, che tutto possa essere lasciato alle cure della
"mano invisibile" di smithiana memoria. Il raggiungimento
degli obiettivi, nell'interesse generale, deve oggi
conseguirsi combinando insieme le due impostazioni
ideologiche.
Il principio di sussidiarietà è un incontro tra due
culture, quella cattolica e quella liberale, ma solo ampliando
il suo ambito, fin qui prettamente territoriale e dunque
verticale, si potrà garantire una reale autonomia della
società civile. Esso recepisce, contenendole in sé, le istanze
federaliste, ma allarga il suo campo di applicazione: il
federalismo è sussidiarietà applicata al rapporto fra gli enti
locali, ma il concetto di sussidiarietà cui si ispira la
presente proposta di legge costituzionale va oltre, andando a
regolare anche quei rapporti e quei livelli di autogoverno non
Pag. 3
territoriale. Dove la libera iniziativa economica è in grado
di affrontare un problema, lo Stato deve astenersi
dall'intervenire: dobbiamo dare spazio alla libera
auto-organizzazione della società, in modo da togliere agli
interventi coattivi dello Stato sempre più spazio.
Il fallimento della Commissione bicamerale per la riforma
della parte seconda della Costituzione ci impone di non
disperdere l'ampio dibattito che si è acceso attorno al
principio di sussidiarietà, anche se parlare genericamente di
"rispetto delle attività svolte dalla autonoma iniziativa dei
cittadini, anche attraverso le formazioni sociali", come
affermato nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella
seduta del 19 marzo 1998, è tutt'altra cosa che promuovere la
sussidiarietà sociale. Si è voluto, o almeno tentato, di
introdurre un mero decentramento amministrativo, senza
comprendere che la riforma dello Stato sociale può essere
fatta solo attraverso la valorizzazione della società civile e
del privato sociale a forte componente ideale. Negli altri
Paesi le realtà no profit stanno costituendo una
risposta vincente rispetto alla necessità di creare
occupazione e di trasformare lo Stato sociale, garantendo
anche sul fronte dell'ambiente, della cultura, dell'arte e
dell'educazione elevati standard di qualità della vita e
di convivenza civile per tutti i cittadini.
Con la presente proposta di legge costituzionale vogliamo
esplicitare in tutta la sua ampiezza il principio di
sussidiarietà e, quindi, non solo nella sua dimensione
verticale (ripartizione e decentramento delle competenze degli
organi statali), ma anche in quella orizzontale (attinente al
rapporto tra cittadini e loro formazioni sociali e lo Stato),
superando così anche l'erronea identificazione tra "servizio
di pubblica utilità" e "servizio erogato dallo Stato", dando
pieno riconoscimento al ruolo delle formazioni sociali
previsto nella parte prima della nostra Carta
costituzionale.
| |