| 1. All'articolo 118 della Costituzione il primo e il
secondo comma sono sostituiti dal seguente:
"Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni esercitano
le funzioni ad essi attribuite, in conformità alle finalità di
interesse generale previste dalla Costituzione ed in maniera
proporzionata all'obiettivo di volta in volta perseguito,
quando il conseguimento di tali finalità non può essere
adeguatamente assicurato dall'autonomia dei privati, anche
attraverso le formazioni sociali. La titolarità delle funzioni
compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato in
base a princìpi di sussidiarietà e differenziazione e secondo
criteri di omogeneità e ragionevolezza. La legge garantisce le
autonomie funzionali".
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