| (Fini generali della delega).
1. Il Governo, in considerazione dell'obiettivo di
realizzare la tutela e la valorizzazione delle risorse
naturali, ambientali e territoriali del Paese, attraverso il
coordinamento delle politiche predisposte allo scopo di
convergere verso lo sviluppo sostenibile della comunità
internazionale, europea, mediterranea quale è stato definito
dalle linee guida per il piano di esecuzione dell'" Agenda
XXI Secolo " per lo sviluppo sostenibile approvato
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Conferenza ONU
di Rio de Janeiro del giugno 1992 ed approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), è
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
volti a:
a) istituire un sistema di coordinamento
finalizzato alla prevenzione sostenibile, con caratteristiche
di generalità e di integrazione per:
1) innalzare la soglia di vulnerabilità, specifica e
sistemica, del territorio nazionale, inteso nella accezione
acquisita in base alle leggi di difesa del suolo, delle
risorse idriche e del mare; di tutela dell'ambiente e delle
aree protette; di recupero della montagna e della collina; di
gestione delle aree urbane e metropolitane;
2) elevare conseguentemente, nella collettività, tassi
di consapevolezza culturale e comportamentale, alzando nel
Pag. 6
contempo il profilo della sicurezza ambientale ed il livello
della coscienza e della responsabilità civile e penale;
3) promuovere la riduzione dei rischi e delle minacce
provenienti dalle calamità naturali e dai disastri di origine
tecnologica, perseguendo gli scopi della sicurezza della vita
umana, della vivibilità del territorio, della conservazione
dei beni individuali e del patrimonio culturale, mediante una
migliore operatività delle infrastrutture e dei servizi,
preventivamente pianificati e distribuiti, per l'esercizio del
soccorso all'emergenza, per il primo ripristino delle
condizioni di vita comunitarie e per la gestione complessiva
delle crisi generate dal verificarsi di eventi calamitosi;
b) assicurare il coordinamento tra le
amministrazioni centrali dello Stato competenti per materia,
le regioni e gli enti locali, titolari delle funzioni
decentrate nelle materie indicate al numero 1) della lettera
a), mediante l'attivazione di specifici strumenti
quali:
1) la previsione di un piano di linee guida e di
azioni combinate al fine di rendere operante la prevenzione
sostenibile, anche con l'ausilio di una previsione strumentale
avanzata;
2) l'armonizzazione delle ricerche e degli studi
individuati nel documento di programmazione
economico-finanziaria e nel piano triennale della ricerca,
riconducibili all'annunciato obiettivo;
3) il sostegno alla programmazione concertata tra le
amministrazioni centrali dello Stato e le regioni, secondo i
modelli presenti nella legislazione in vigore;
4) la razionale distribuzione delle risorse
finanziarie da destinare ai grandi programmi di settore e ai
diversi progetti attuativi, previsti nel quadro del piano di
linee guida e di azioni combinate di cui al numero 1);
c) individuare infrastrutture di servizio in grado
di gestire le grandi reti di earth observation, di
Pag. 7
comunicazione multimediale, di metereologia ad alte
prestazioni prevedendo:
1) una sede istituzionale per l'analisi e la
strutturazione della domanda pubblica al riguardo;
2) una o più strutture di trattamento standard e
di restituzione finalizzata dei dati provenienti dai sistemi
satellitari di osservazione a piattaforme integrate;
3) una organizzazione unificata di distribuzione
all'utenza, a costi-benefìci equilibrati;
d) introdurre uno strumento di alta qualifica,
culturale e scientifica, al fine di esercitare nei riguardi
degli apparati pubblici, del pubblico in generale e verso le
stesse istituzioni, centrali e decentrate, dello Stato, sotto
la collegiale responsabilità del Governo, le funzioni della
informazione, della comunicazione e della educazione, in
particolare per gli aspetti applicativi delle norme afferenti
allo sviluppo della società dell'informazione;
e) riordinare e potenziare, sotto il profilo del
loro coordinamento operativo, l'efficace scambio di
informazioni e la generalizzazione di sistemi combinati di
azione, da parte delle Forze, dei Corpi e dei Servizi dello
Stato, sia militari che civili, creando eventualmente in sede
centrale, e nelle sedi regionali e degli enti locali, centri
di coordinamento, gerarchicamente ordinati, in grado di
operare collaborativamente in condizioni di normalità,
nell'ambito del sistema della prevenzione sostenibile, e di
assumere, all'emergenza, la responsabilità operativa sul campo
di azione.
| |