| (Princìpi e criteri direttivi).
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, il
Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) individuazione di una sede di indirizzo
strategico e di coordinamento con specifico riferimento alle
Pag. 8
funzioni di prevenzione e di previsione delle politiche
nazionali di tutela delle risorse naturali, ambientali,
territoriali, quali sono definite nell'ambito del piano di
esecuzione della " Agenda XXI Secolo " per lo sviluppo
sostenibile approvato dal CIPE;
b) istituzione di un Comitato di Ministri
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
sottosegretario da lui delegato, con il compito di coordinare
l'attività dell'organismo di cui alla lettera a);
c) attribuzione a strutture istituite nell'ambito
della sede di cui alla lettera a), e ai fini di
indirizzo e di coordinamento, della competenza conoscitiva
delle dimensioni, europee, mediterranee ed internazionali, di
tale politica, con specifico riguardo alle convenzioni ed ai
trattati relativi alla riduzione delle minacce incombenti
sulla natura, sul territorio e sulle popolazioni;
d) qualificazione e inquadramento del servizio di
protezione civile, come delineato dalla legge 24 febbraio
1992, n.225, quale braccio operativo integrato del sistema di
coordinamento, ordinandolo in modo da fronteggiare le
emergenze naturali, ambientali e territoriali; curando che
esso si avvalga in sede di previsione delle strutture e delle
infrastrutture logistiche di servizio occorrenti e che, in
sede di coordinamento con le Forze e con i Corpi dello Stato,
classificati come strutture nazionali della protezione civile,
si predisponga per l'impiego coordinato dei mezzi e delle
infrastrutture, messi a disposizione per l'emergenza ai
diversi livelli centrale e periferico;
e) previsione di una struttura
tecnico-scientifica, sotto ordinata rispetto al coordinamento
interministeriale di cui alla lettera b), che,
avvalendosi della collaborazione funzionale dell'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonché delle
strutture nazionali della protezione civile e dei Servizi
dello Stato, civili e militari, organizzi gli strumenti,
pianifichi gli interventi, coordini le azioni conseguenti al
funzionamento delle previsioni strutturali di cui alle lettere
Pag. 9
b) e c), nell'intento di realizzare l'esecuzione
dei compiti e delle funzioni individuati nell'ambito della
responsabilità collegiale del Governo;
f) rimodulazione dei flussi finanziari da
assegnare, mediante la costituzione di un fondo nazionale
convenientemente articolato, correlato ad un sistema di
assicurazione contro i rischi di calamità e di disastri, che
provveda:
1) alla gestione dei servizi a rete di informazione,
di comunicazione e di allarme per l'esercizio della
previsione;
2) alle attività di prevenzione da svolgere a fattore
comune in relazione al sistema di tutela delle risorse
naturali, ambientali e territoriali;
3) alle azioni combinate di protezione e di soccorso
alla emergenza;
g) finalizzazione del sistema finanziario
concepito ai sensi della lettera f), alla promozione di
ricerca applicativa di tecnologie innovative al fine di
accrescere la sicurezza e la protezione; alla formazione delle
risorse giovanili destinate al servizio civile; nonché alla
divulgazione informativa per estendere l'educazione nel
pubblico e nel mondo della scuola alla coscienza
dell'autodifesa.
| |