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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60241
DDL5018-0006
Progetto di legge Camera n. 5018 - testo presentato - (DDL13-5018)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5018. TESTIPDL
...C5018.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5018 ZZ13 ZZPD ZZPR
              (Sistema nazionale di valutazione
                       e di controllo).
     1.  Alla struttura di indirizzo e di coordinamento definita
  con riferimento alle lettere  a), b)  e  c)  del comma
  1 dell'articolo 2 è attribuito il compito di valutare il tasso
  di applicazione coerente delle disposizioni introdotte con i
  provvedimenti di delega; di rilevare inadempienze, violazioni,
  errori e qualsivoglia altra deviazione dagli indirizzi
  fissati; di trasmettere una relazione annuale al Governo, alle
  Camere ed alle regioni segnalando le eventuali esigenze di
  uniformità di comportamenti e di aggiornamento delle
  disposizioni; di trasmettere, con l'urgenza richiesta, tali
  rilievi alla magistratura competente per gli aspetti di
  rilevanza penale ed amministrativa.
 
                              Pag. 10
 
     2.  La struttura organizzativa di cui al presente articolo
  è disciplinata da un regolamento, emanato ai sensi
  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
  e successive modificazioni.  Tale regolamento prevede la
  costituzione di un comitato di valutazione e di controllo,
  alle dipendenze del comitato interministeriale di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  b),  composto da:
         a)  sette rappresentanti, designati uno per
  ciascuno, dai Ministri del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica, degli affari esteri, dell'interno,
  dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e della difesa, selezionati fra i
  funzionari dello Stato in possesso di competenza
  amministrativa conforme, di comprovati ed adeguati requisiti
  di cultura tecnico-scientifica, di consistenti esperienze nei
  settori della valutazione e del controllo;
         b)  tre rappresentanti, designati rispettivamente
  dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
  dell'ENEA e dell'Agenzia nazionale per la protezione
  dell'ambiente (ANPA);
         c)  tre rappresentanti designati dalla Conferenza
  dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
     3.  Il presidente del comitato nazionale di valutazione e
  di controllo è nominato, con decreto del Presidente del
  Consiglio dei ministri, tra i direttori generali
  dell'Amministrazione dello Stato in possesso di competenze,
  esperienze e specifiche qualità tecnico-scientifiche adeguate
  allo svolgimento della funzione.
     4.  Il comitato nazionale di valutazione e di controllo
  valuta i risultati delle attività di indirizzo e controllo,
  sotto il profilo dei costi, dei benefìci e delle ricadute
  civili ed infrastrutturali, nonché degli effetti della
  promozione e della diffusione delle innovazioni tecnologiche,
  della formazione delle risorse giovanili e della divulgazione
  dell'auto-difesa nel pubblico e nel mondo della scuola.
 
                              Pag. 11
 
     5.  Delle valutazioni di cui al comma 4 si dà conto nella
  relazione trasmessa al Governo, alle Camere e alle regioni, di
  cui al comma 1.
 
DATA=980624 FASCID=DDL13-5018 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5018 TOTPAG=0016 TOTDOC=0018 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=026 PAGFIN=0011 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=501800 00 FASCIDC=13DDL5018 SORTNAV=0501800 000 00000 ZZDDLC5018 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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