| (Sistema nazionale di valutazione
e di controllo).
1. Alla struttura di indirizzo e di coordinamento definita
con riferimento alle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 2 è attribuito il compito di valutare il tasso
di applicazione coerente delle disposizioni introdotte con i
provvedimenti di delega; di rilevare inadempienze, violazioni,
errori e qualsivoglia altra deviazione dagli indirizzi
fissati; di trasmettere una relazione annuale al Governo, alle
Camere ed alle regioni segnalando le eventuali esigenze di
uniformità di comportamenti e di aggiornamento delle
disposizioni; di trasmettere, con l'urgenza richiesta, tali
rilievi alla magistratura competente per gli aspetti di
rilevanza penale ed amministrativa.
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2. La struttura organizzativa di cui al presente articolo
è disciplinata da un regolamento, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400,
e successive modificazioni. Tale regolamento prevede la
costituzione di un comitato di valutazione e di controllo,
alle dipendenze del comitato interministeriale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), composto da:
a) sette rappresentanti, designati uno per
ciascuno, dai Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, degli affari esteri, dell'interno,
dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della difesa, selezionati fra i
funzionari dello Stato in possesso di competenza
amministrativa conforme, di comprovati ed adeguati requisiti
di cultura tecnico-scientifica, di consistenti esperienze nei
settori della valutazione e del controllo;
b) tre rappresentanti, designati rispettivamente
dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
dell'ENEA e dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA);
c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Il presidente del comitato nazionale di valutazione e
di controllo è nominato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, tra i direttori generali
dell'Amministrazione dello Stato in possesso di competenze,
esperienze e specifiche qualità tecnico-scientifiche adeguate
allo svolgimento della funzione.
4. Il comitato nazionale di valutazione e di controllo
valuta i risultati delle attività di indirizzo e controllo,
sotto il profilo dei costi, dei benefìci e delle ricadute
civili ed infrastrutturali, nonché degli effetti della
promozione e della diffusione delle innovazioni tecnologiche,
della formazione delle risorse giovanili e della divulgazione
dell'auto-difesa nel pubblico e nel mondo della scuola.
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5. Delle valutazioni di cui al comma 4 si dà conto nella
relazione trasmessa al Governo, alle Camere e alle regioni, di
cui al comma 1.
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