| (Intese istituzionali di programma
e di accordi di programma-quadro).
1. Allo scopo di favorire la concertazione tra le
amministrazioni dello Stato e le regioni della programmazione,
negli ambiti territoriali regionali maggiormente esposti al
rischio della vulnerabilità ambientale e delle calamità
naturali, è costituito un organo di indirizzo, di orientamento
e di guida con il compito in particolare di curare lo
svolgimento delle attività istruttorie per la definizione
delle intese istituzionali di programma e dei correlati
accordi di programma-quadro, esecutivi degli interventi
previsti dal piano approvato dall'intesa.
2. Previa ricognizione dei livelli di rischi ambientali e
di calamità naturali, l'organo di cui al comma 1 si applica a
rendere attività di concorso per la definizione di intese e di
accordi di programma aventi per oggetto piani di intervento
dedicati alla realizzazione di misure infrastrutturali
complessivamente idonee ad innalzare il livello della
sicurezza del territorio e di protezione delle popolazioni in
modo che ne risultino immediatamente potenziati la
prevenzione, la capacità di previsione e, all'emergenza, il
dispiegamento dei soccorsi e dei ripristini.
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