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e conferenze regionali).
1. Sono indette, armonizzandone le scadenze, la Conferenza
nazionale e le conferenze regionali per la discussione e per
la applicazione del programma triennale di sicurezza
ambientale e di protezione civile, nel corso delle quali sono
raccolte le valutazioni sulla congruità degli indirizzi
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definiti, nonché sulla efficacia delle azioni svolte da parte
dei soggetti istituzionali competenti.
2. Delle conclusioni delle conferenze di cui al comma 1,
si tiene conto nella elaborazione del documento di
programmazione economico-finanziaria nazionale, ai fini
dell'adeguamento dei flussi finanziari e dello sviluppo del
sistema assicurativo.
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