| (Fondo per la prevenzione e la riduzione dei rischi da
calamità naturali).
1. Con i decreti legislativi di cui al comma 1
dell'articolo 1, il Governo provvede alla revisione del
sistema finanziario e di indennizzo vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare,
con i risparmi derivanti dalla copertura assicurativa, il
finanziamento di un Fondo per la prevenzione e la riduzione
dei rischi da calamità naturali, di seguito denominato
"Fondo".
2. Il Fondo, il cui funzionamento deve essere definito dal
Comitato dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, svolge le
seguenti funzioni:
a) cofinanzia i piani e i progetti aventi come
specifico obiettivo la riduzione dei rischi da calamità
naturali, compresi gli interventi di delocalizzazione dei siti
soggetti a rischi di grave entità;
b) finanzia l'attività relativa all'articolo 2,
comma 1, lettere f) e g).
3. Sono, inoltre, a carico del Fondo i premi di
assicurazione, di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo
11, comma 3.
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