| (Obbligo di assicurazione contro i terremoti e le calamità
naturali).
1. Nei contratti di assicurazione contro gli incendi
aventi ad oggetto beni immobili di proprietà di persone
fisiche o giuridiche private deve essere inserita
l'assicurazione contro i rischi derivanti da terremoti e altre
calamità naturali. Tale clausola è inserita nei contratti già
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
a decorrere dal primo rinnovo.
2. Ai fini della presente legge si intende per calamità
naturale l'azione, di anormale intensità, di agenti naturali,
qualora le cautele abituali atte a prevenire i danni da essi
causati non hanno potuto essere adottate o, comunque, non sono
state sufficienti. La presenza di una calamità, intesa ai
sensi del presente comma, è dichiarata con decreto del
Ministro dell'interno incaricato per il coordinamento della
protezione civile, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, indipendentemente
dall'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225.
3. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i beni artistici;
b) gli edifici compresi in zone ad altissimo
rischio, identificate con decreto del Ministro dell'interno
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incaricato per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
c) gli uffici costruiti in aree in ordine alle
quali era vigente un divieto assoluto di costruzione.
4. Le imprese di assicurazione non possono rifiutarsi di
stipulare polizze di assicurazione ai sensi del comma 1, salvo
che nelle ipotesi di cui al comma 3.
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