| (Condizione di polizza).
1. L'assicurazione contro i rischi derivanti da terremoti
o calamità naturali deve prevedere una franchigia pari al 10
per cento del valore dell'immobile e, comunque, non inferiore
al valore di lire 10 milioni. Tale ultimo ammontare può essere
modificato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. L'eventuale intervento statale o
regionale a favore dei privati colpiti da terremoti o calamità
naturali non può comportare, per i soggetti assicurati,
l'erogazione di indennizzi superiori alla citata franchigia;
per i soggetti non assicurati, tale ammontare può essere
maggiorato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
2. Le tariffe per l'assicurazione di cui al comma 1 sono
determinate dalle imprese di assicurazione sulla base di una
compartimentazione territoriale e di una classificazione degli
edifici sulla base delle loro caratteristiche costruttive,
determinata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici e dell'interno incaricato per il coordinamento
della protezione civile. Esse sono comunicate all'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP), ai sensi degli articoli 41 e 83 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175.
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3. Ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), lo Stato concorre, in misura e con
le modalità determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, al
pagamento del premio dell'assicurazione concernente gli
edifici di civile abitazione, soggetti, in relazione alle loro
caratteristiche architettoniche ed in funzione della tutela
dei centri storici, a vincoli che ne rendono impossibile o
comunque più onerosa la ristrutturazione al fine della
prevenzione antisismica, e più onerosa l'eventuale
ricostruzione.
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