| (Riserve tecniche).
1. Sui premi raccolti le imprese di assicurazione devono
costituire riserve tecniche di equilibrio, ai sensi
dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.175,
e successive modificazioni, e del regolamento adottato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 novembre 1996, n.705.
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