| (Agevolazioni).
1. Le polizze assicurative di cui al presente capo sono
soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961,
n.1216, con l'aliquota del 12,50 per cento.
2. I premi dell'assicurazione di cui al comma 1 sono
detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) limitatamente al primo scaglione, fino alla cifra
massima di lire 100 mila.
3. Il Fondo provvede al pagamento del premio per
l'assicurazione degli immobili di proprietà di persone
fisiche, il cui reddito imponibile ai fini dell'IRPEF non
superi l'ammontare della pensione sociale e al concorso nel
pagamento dei premi di cui all'articolo 9, comma 3.
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