| (Consorzi fra imprese assicuratrici).
1. Le imprese di assicurazione possono costituire consorzi
volontari per l'assicurazione, la coassicurazione o la
riassicurazione dei rischi di cui alla presente legge, nel
rispetto dei regolamenti (CEE) n.4064/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, n.1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, e
n.3932/92 della Commissione, del 21 dicembre 1992, e fermo
restando il divieto di intese e pratiche restrittive della
concorrenza, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n.287.
| |