| (Norma transitoria).
1. I contratti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge si intendono integrati di diritto con la
clausola prevista al comma 1 dell'articolo 8, e salva
integrazione del premio già versato, qualora l'assicurato non
dichiari, entro tre mesi dalla citata data e comunque prima
della scadenza del contratto, di recedere dal contratto
stesso.
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