| 1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, è sostituito dal seguente:
" 3. Nei settori del turismo e dei pubblici
esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per
l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ai
due giorni finali della settimana, determinata dai contratti
collettivi di lavoro stipulati con i sindacati locali o
nazionali. Dall'avvenuta assunzione deve essere data
comunicazione alla commissione regionale per l'impiego
competente per territorio entro il primo giorno non festivo
successivo".
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