| 1. Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto (IVA)
con l'aliquota del 2 per cento le cessioni e le importazioni
di beni direttamente ed esclusivamente finalizzati all'ausilio
di persone handicappate, nonché di persone che hanno contratto
invalidità sul lavoro, previa prescrizione da parte di
un'autorità sanitaria pubblica.
2. Alla medesima aliquota del 2 per cento di cui al comma
1, sono assoggettate le cessioni e le importazioni di beni
destinati direttamente ed esclusivamente a modificare beni di
uso comune al fine di renderne possibile l'utilizzazione da
parte dei soggetti di cui al medesimo comma 1.
3. Per le prestazioni di servizi rese da assistenti
sociali e domiciliari, fisiochinoterapisti, ortottici,
logopedisti, massofisioterapisti, audio protesisti, podologi e
psicologi, purché abilitati a rendere le relative prestazioni
ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per le medesime
prestazioni rese da associazioni costituite fra i citati
operatori, l'aliquota IVA è fissata nella misura del 2 per
cento.
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