| 1. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali
tutte le spese sostenute dal portatore di grave handicap
motorio, derivante da patologie neuro-psico-fisiche, ovvero
dal portatore di invalidità motoria, derivante da patologie
contratte sul lavoro, per l'acquisto, l'uso e la manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi necessari alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento.
2. Sono deducibili dal reddito imponibile ai fini fiscali
le spese sostenute dai soggetti di cui al comma 1 per
l'installazione ed il funzionamento dei mezzi di sollevamento,
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le spese sostenute per l'esecuzione di opere edilizie e
strutturali resesi necessarie per la realizzazione del vano
ascensore e dei percorsi di comunicazione con l'abitazione,
nonché per l'abbattimento ed il superamento delle barriere
interne ed esterne che non consentono al disabile di usufruire
della propria abitazione e dei servizi.
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