| 1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 5- bis del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, si applicano solo in caso di superamento
delle 48 ore settimanali di lavoro".
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