| Onorevoli Colleghi! - La riforma del contenzioso
tributario ha previsto, fra l'altro, la concentrazione nei
capoluoghi di regione delle commissioni competenti a decidere
in secondo grado. Ciò ha provocato e provoca notevoli disagi
per i ricorrenti, anche a causa dell'obbligo di deposito del
ricorso in appello nella cancelleria della commissione
regionale, non sostituibile dalla spedizione a mezzo posta o
telefax, e neanche dal deposito nella cancelleria della
commissione provinciale contro la cui decisione è proposto il
gravame; le spese per la parte interessata crescono a
dismisura, rendendo economicamente svantaggioso il ricorso se
l'accertamento non oltrepassa determinate soglie, peraltro non
irrisorie: sarebbe veramente grave se ciò rientrasse in un
disegno volto a scoraggiare i ricorsi!
Ma l'accentramento su base regionale ha ulteriori effetti
negativi; una fascia consistente di giudici tributari delle
commissioni regionali sta rinunciando all'incarico poiché il
disagio e le spese necessarie per raggiungere le sedi non sono
equiparabili all'esiguità del compenso previsto. Il che si
traduce in ritardi nelle decisioni, se non addirittura in vere
e proprie paralisi, e cioè nella denegata giustizia in un
settore così delicato quale è quello fiscale.
Se appare obiettivamente improponibile il ripristino delle
commissioni di secondo grado in ambito provinciale, è invece
equilibrato puntare alla soluzione intermedia della
coincidenza di tali commissioni con i distretti delle corti
d'appello. Ciò risponde ad un criterio logico di equiparazione
delle competenze territoriali di chi decide in grado di
appello, che vale per la giurisdizione ordinaria e per quella
amministrativa, ma anche a un criterio sostanziale di
adeguatezza alle esigenze del territorio; non è possibile
ritenere che chi risiede in regioni estese e popolose come la
Sicilia, la Campania, la Lombardia, la Puglia, la Calabria,
sia costretto a recarsi nel capoluogo di regione, spesso
distante centinaia di chilometri, per far valere le proprie
ragioni.
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