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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60267
DDL5022-0002
Progetto di legge Camera n. 5022 - testo presentato - (DDL13-5022)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5022. TESTIPDL
...C5022.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5022 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La riforma del contenzioso
  tributario ha previsto, fra l'altro, la concentrazione nei
  capoluoghi di regione delle commissioni competenti a decidere
  in secondo grado.  Ciò ha provocato e provoca notevoli disagi
  per i ricorrenti, anche a causa dell'obbligo di deposito del
  ricorso in appello nella cancelleria della commissione
  regionale, non sostituibile dalla spedizione a mezzo posta o
  telefax, e neanche dal deposito nella cancelleria della
  commissione provinciale contro la cui decisione è proposto il
  gravame; le spese per la parte interessata crescono a
  dismisura, rendendo economicamente svantaggioso il ricorso se
  l'accertamento non oltrepassa determinate soglie, peraltro non
  irrisorie: sarebbe veramente grave se ciò rientrasse in un
  disegno volto a scoraggiare i ricorsi!
     Ma l'accentramento su base regionale ha ulteriori effetti
  negativi; una fascia consistente di giudici tributari delle
  commissioni regionali sta rinunciando all'incarico poiché il
  disagio e le spese necessarie per raggiungere le sedi non sono
  equiparabili all'esiguità del compenso previsto.  Il che si
  traduce in ritardi nelle decisioni, se non addirittura in vere
  e proprie paralisi, e cioè nella denegata giustizia in un
  settore così delicato quale è quello fiscale.
     Se appare obiettivamente improponibile il ripristino delle
  commissioni di secondo grado in ambito provinciale, è invece
  equilibrato puntare alla soluzione intermedia della
  coincidenza di tali commissioni con i distretti delle corti
  d'appello.  Ciò risponde ad un criterio logico di equiparazione
  delle competenze territoriali di chi decide in grado di
  appello, che vale per la giurisdizione ordinaria e per quella
  amministrativa, ma anche a un criterio sostanziale di
  adeguatezza alle esigenze del territorio; non è possibile
  ritenere che chi risiede in regioni estese e popolose come la
  Sicilia, la Campania, la Lombardia, la Puglia, la Calabria,
  sia costretto a recarsi nel capoluogo di regione, spesso
  distante centinaia di chilometri, per far valere le proprie
  ragioni.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5022 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5022 TOTPAG=0002 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0001 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=502200 00 FASCIDC=13DDL5022 SORTNAV=0502200 000 00000 ZZDDLC5022 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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