| 1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli organi di giurisdizione in materia
tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in
commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo
di ogni provincia, e in commissioni tributarie di secondo
grado, aventi sede nel capoluogo di ogni distretto di corte
d'appello".
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