| Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di assicurazione
vivono, in questo periodo, in uno stato di incertezza
inammissibile per un comparto tanto rilevante socialmente ed
economicamente.
Gli agenti di assicurazione attivi in Italia sono circa 20
mila; l'indotto che gravita intorno ad essi occupa circa 40
mila unità. Queste cifre dovrebbero garantire una condizione
professionale, economica ed umana di grande sicurezza che
avrebbe ricadute preziose sull'utenza e sul miglioramento del
segmento di mercato che fa capo al settore. C'è, invece,
un'incertezza la cui causa più recente è ascrivibile al
peggioramento vistoso della condizione di vita e lavoro degli
agenti ed al deterioramento del quadro normativo che regola il
rapporto di agenzia. Tale deterioramento, probabilmente,
deriva dalla scelta metodologica operata nel 1942 quando la
tutela dello status di agente fu affidata esclusivamente
alla contrattazione collettiva attraverso l'articolo 1753 del
codice civile, il quale detta la prevalenza di tale
contrattazione sulle norme in materia di contratti.
L'autonomia collettiva non è riuscita ad impedire, in
questo ruolo nodale, un progressivo deterioramento dei
rapporti di forza e l'affermarsi in maniera quasi assoluta del
potere e della volontà delle compagnie assicurative. Gli
agenti vanno perdendo la prerogativa della esclusività
territoriale, ma rimangono vincolati al mandato unico; sono
esposti al pericolo di mutamenti sostanziali ed arbitrari
imposti alle loro condizioni di lavoro unilateralmente dalle
compagnie di assicurazione; sopportano, per i profili non
espressamente considerati dalla contrattazione collettiva,
clausole vessatorie apposte ai contratti individuali di
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mandato agenziale. Occorre allora individuare i punti centrali
delle problematiche onde mutare il quadro d'insieme attraverso
il coordinamento di una nuova disciplina, con lo scopo di
riequilibrare i rapporti del tipo di quello sulla esclusività
territoriale che non deve essere considerata come un diritto
comunque in godimento, ma un vincolo per entrambe le parti.
Per intervenire nel senso appena indicato occorre introdurre
nella normativa riguardante gli agenti di assicurazione un
normale rapporto gerarchico tra quanto previsto dal codice sul
rapporto di agenzia in generale (e su quello dedicato alle
agenzie di assicurazione in particolare) e la contrattazione
collettiva.
L'articolo 1 della presente proposta di legge contiene i
minimi princìpi di garanzia che si devono necessariamente
concretizzare in una riduzione della discrezionalità delle
compagnie assicurative nella modifica delle regole, discipline
e obbligazioni del rapporto individuale di agenzia.
L'articolo 2 interviene ad inibire le clausole vessatorie
secondo quanto già previsto dal legislatore comunitario e da
quello italiano in materia di rapporti tra imprese e
consumatori.
Gli articoli 3 e 4 introducono princìpi di democrazia
associativa e sindacale nel settore delle agenzie di
assicurazione.
Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i casi di mandati
conferiti a società di persone, commerciali, di capitali.
L'articolo 8, infine, estende la efficacia della legge ai
subagenti ed a quanti assumono e gestiscono professionalmente
contratti di assicurazione per conto degli agenti e con il
consenso delle compagnie rappresentate.
Ci si augura che la condivisibile necessità di migliorare
l'attuale ordinamento possa far convergere un largo consenso
sulla presente proposta di legge che valga, anche, ad
accelerare il suo iter approvativo.
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