| (Modifiche al codice civile).
1. Al capo X del titolo III del libro IV del codice
civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la sezione I
- (Disposizioni generali).
2. Dopo la sezione I del capo X del titolo III del libro
IV del codice civile, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, è aggiunta la sezione II - (Degli agenti di
assicurazione), costituita dagli articoli da 1753 a
1753- quinquies.
3. L'articolo 1753 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). - Al
rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione
di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni
della sezione I per quanto non disciplinato dalla presente
sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono
derogabili da patti contrari".
4. Dopo l'articolo 1753 del codice civile, come sostituito
dal comma 3 del presente articolo, sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 1753- bis. - (Patti di deroga del diritto di
esclusiva). - E' nullo qualsiasi patto, stipulato anche
successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che
produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a
favore di una sola delle parti.
Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può
rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l'altra
parte.
L'esercizio della facoltà di rinuncia al diritto di
esclusiva da parte dell'agente non può comunque costituire
giusta causa o giustificato motivo di recesso del
preponente.
Se è pattuita deroga o rinuncia all'esclusiva territoriale
il preponente è comunque tenuto a garantire parità di
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trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con
particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni
contrattuali offerte agli assicurati.
Art. 1753- ter. - (Consenso dell'agente a modificazioni
del rapporto). - Riduzioni del territorio dell'agente e
riduzioni o trasferimento del suo portafoglio da parte del
preponente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il
proprio consenso per iscritto, fermo il diritto ad un equo
indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni alla organizzazione territoriale o
numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei
rapporti in essere con gli agenti in carica se prive del loro
consenso scritto.
Art. 1753- quater. - (Recesso illecito). - E' nullo
il recesso determinato da motivi di discriminazione politica,
sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione
per l'esercizio da parte dell'agente di diritti e facoltà di
origine legale o contrattuale.
Art. 1753- quinquies. - (Conseguenze del recesso). -
Nei casi di recesso l'agente può rifiutare la sostituzione del
preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel
caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle
operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione
sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha
altresì diritto alla corresponsione della indennità di fine
rapporto entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua
cessazione".
5. La disposizione di cui all'articolo 1753- bis del
codice civile, introdotto dal comma 4 del presente articolo,
ha effetto per tutte le pattuizioni stipulate a decorrere dal
1^ gennaio 1992.
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