| (Società aziendali).
1. Le disposizioni di cui alle sezioni I e II del capo X
del titolo III del libro IV del codice civile, introdotte
dall'articolo 1 della presente legge, e di cui agli articoli
2, 3 e 4 della presente legge si applicano anche agli agenti
di assicurazione costituiti in forma di società commerciali,
di capitali o persone.
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2. Le società di cui al comma 1 possono associarsi ed
essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli
agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative
previsti dagli statuti per gli iscritti.
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