| (Soci di società di persone).
1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato ad una
società di persone si osservano, a tutela dell'affidamento
delle parti e senza pregiudizio delle norme della presente
legge, le previsioni di cui al presente articolo.
2. Nell'ipotesi di successione della società di persone
nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto
socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si
considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e
dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi
collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composizione della società,
la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere
dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora
mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle
quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti
illegittimi costituenti giusta causa di recesso del
preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha
diritto all'integrale percezione delle spettanze di fine
rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.
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