| (Estensione dell'ambito di applicazione).
1. La disciplina di cui alla presente legge è estesa ai
subagenti di assicurazione, come definiti ai sensi del comma
2.
2. Si definiscono subagenti di assicurazione i
professionisti iscritti all'albo nazionale degli agenti di
assicurazione i quali, su mandato dell'agente generale e con
il gradimento della compagnia da questo rappresentata,
assumono e gestiscono, su una porzione del territorio
assegnato all'agenzia generale ed in nome e per conto di essa,
contratti di assicurazione di uno o più rami mediante propria
organizzazione stabile e tenuta di libri contabili.
3. Il contratto nazionale degli agenti di assicurazione si
intende, nella sua parte normativa, efficace anche nei
confronti dei subagenti di cui al comma 2.
4. I rapporti economici tra agenti e subagenti sono
regolati da contrattazione tra le parti.
5. In caso di risoluzione, dimissioni, recesso, salvo
pattuizione diversa, ai subagenti è riconosciuto un
trattamento di fine rapporto pari all'80 per cento di quello
previsto dal contratto nazionale per gli agenti generali a
parità di anzianità e di portafoglio.
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