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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60280
DDL5024-0002
Progetto di legge Camera n. 5024 - testo presentato - (DDL13-5024)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5024. TESTIPDL
...C5024.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5024 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
  si intende superare e risolvere la svantaggiata situazione di
  alcuni ufficiali dei ruoli tecnici delle Forze armate.
     Con l'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212,
  furono istituiti i seguenti ruoli degli ufficiali in servizio
  permanente e delle categorie in congedo:
         a)  ruolo tecnico operativo - Arma dei
  carabinieri;
         b)  ruolo tecnico amministrativo - altre Armi e
  Corpi dell'Esercito italiano;
         c)  ruolo unico specialisti - Marina militare e
  Aeronautica militare;
         d)  ruolo tecnico operativo - Guardia di
  finanza.
     L'immissione in tali ruoli avviene mediante concorso per
  titoli ed esami cui possono partecipare marescialli maggiori o
  gradi corrispondenti, senza limiti di età e con la qualifica
  non inferiore a "superiore alla media".
     L'articolo 58 della citata legge n. 212 del 1983 regola
  l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli istituiti
  dall'articolo 53, avanzamento a percentuale sul numero totale,
  senza stabilirne il periodo minimo di permanenza nel grado
  rivestito, risultando così molto differenziato fra le vari
  Armi e Corpi.  I più penalizzati sono risultati gli ufficiali
  dell'Aeronautica militare, visto il bassissimo numero dei
  vincitori dei concorsi (30 per cento circa dei posti messi a
  concorso, scesi al 20 per cento negli ultimi anni), ma
  notevole pregiudizio si verifica anche per le altre Forze
  armate.  Ne consegue che i vincitori di concorsi banditi nello
  stesso anno rivestano gradi diversi, secondo l'Arma o Corpo a
  cui appartengono.
 
                               Pag. 2
 
     Con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
  recante il "riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
  dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1,
  comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono stati
  stabiliti i periodi massimi di permanenza nel grado rivestito
  e la relativa procedura per l'avanzamento.  Pertanto, anche se
  dal 1^ gennaio 1998, l'avanzamento e le procedure saranno
  unificati per tutte le Armi e Corpi, non saranno cancellate
  tutte le precedenti storture.
     Lo stesso decreto legislativo n. 490 del 1997, al capo II,
  articolo 65, comma 2, recita: "uAlla lettera  a)  del
  comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
  prima della parole: "tenenti colonnelli e gradi
  corrispondenti" sono inserite le seguenti: "ai maggiori ed"
  (omogeneizzazione stipendiale al grado di colonnello)".
     Quanto sopra, se migliorativo per più ufficiali dei ruoli
  tecnici, ne ha ulteriormente penalizzato un numero da non
  trascurare.  Infatti, anche se alcuni riusciranno ad indossare
  i gradi di maggiore, non essendo trascorsi quindici anni dalla
  loro nomina a tenente, saranno comunque esclusi dai benefìci
  della omogeneizzazione stipendiale, contrariamente al dettato
  del citato comma 2 dell'articolo 65 del decreto legislativo n.
  490 del 1997, dove la rideterminazione stipendiale riguarda
  "gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi che al
  compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio
  militare comunque prestato rivestano i gradi di tenente,
  capitano, maggiore e tenente colonnello".  Quindi il comma 2
  riconosce importante il servizio comunque prestato, mentre il
  comma 3 impone quindici anni dalla nomina di tenente.
     Anche il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
  1996, n. 360, recante "aspetti retributivi per il personale
  non dirigente delle Forze armate", all'articolo 5, comma 2,
  enuncia: "ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi"
  senza alcuna limitazione di anni dalla nomina a tenente ma
  tenendo conto degli anni effettivi di servizio.
     Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dà ancora
  maggiore valore al servizio effettivo prestato concedendo il
  collocamento in ausiliaria anche a domanda dell'interessato
  che abbia prestato non meno di quaranta anni di servizio
  effettivo.  Si pone quindi la necessità di riordinare
  equitativamente il particolare settore con una integrazione
  normativa, che è appunto quella dell'articolo 1 della presente
  proposta di legge.  In virtù della stessa, a tutti gli
  ufficiali dei ruoli tecnici verranno riconosciuti, se
  maturati, quaranta anni di verificata dedizione e fedeltà alle
  Forze armate ed alle istituzioni.  Ciò sarebbe anche un
  disincentivante alle richieste di collocamento in congedo -
  categoria dell'ausiliaria ai sensi del citato decreto
  legislativo n. 165 del 1997 - e non produrrebbe
  sostanzialmente alcun aggravio di spese.
     Vi sono quindi tutte le condizioni perché la presente
  proposta di legge possa essere accolta in tempi brevi.
 
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