| 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della
legge 8 agosto 1990, n. 231, prima delle parole: "ai tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti" sono inserite le seguenti:
"agli ufficiali provenienti da altri ruoli che abbiano
prestato non meno di quaranta anni di servizio effettivo, ai
maggiori ed".
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