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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60283
DDL5025-0002
Progetto di legge Camera n. 5025 - testo presentato - (DDL13-5025)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5025. TESTIPDL
...C5025.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5025 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'Accordo, firmato a Riga il 20
  febbraio 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, ha lo
  scopo di portare avanti la cooperazione in atto nell'ambito
  del Consiglio dicooperazione del Nord Atlantico e della
  Partnership For Peace  (PfP), rafforzando in tal modo la
  sicurezza e la stabilità in Europa, attraverso lo sviluppo
  della cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate,
  nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi
  ed in conformità con gli obblighi assunti a livello
  internazionale.
     In particolare, l'articolo 1 prevede un dialogo bilaterale
  nel settore della difesa ed in particolare:
       nella sicurezza;
       nel controllo degli armamenti;
       nell'industria della difesa e nella politica degli
  approvvigionamenti;
       nella formazione, amministrazione e gestione del
  personale.
     Per quanto concerne gli aspetti più dettagliati, tale
  articolo prevede, inoltre, la
 
                               Pag. 2
 
  possibilità di definire eventuali protocolli aggiuntivi.
     L'articolo 2 definisce l'elaborazione, entro il 15
  novembre di ogni anno, di un piano annuale di cooperazione.
  Inoltre, prevede la stipula di un  Memorandum  d'intesa
  dettagliato che regoli le condizioni riferite alla
  partecipazione ai corsi, sulla base del principio di
  reciprocità.
     L'articolo 3 stabilisce il rispetto della legislazione del
  Paese ospitante ma, nel contempo, vieta a quest'ultimo di
  infliggere punizioni o misure disciplinari previste dalla
  propria legislazione penale militare al personale ospite.
     Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 4) regola
  le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
  gli eventuali aspetti sanitari.
     L'articolo 5 prevede lo scambio delle informazioni per via
  diplomatica e l'articolo 6 contempla un Accordo separato per
  definirne i particolari.
     L'articolo 7 stabilisce che l'Accordo non tratta questioni
  esulanti dalle competenze delle parti e l'articolo 8 prevede
  che eventuali controversie vengano risolte mediante trattative
  amichevoli.
     Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata
  dell'Accordo e ne disciplina le modalità di denuncia.  Inoltre
  consente la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi
  momento l'Accordo stesso.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5025 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5025 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=502500 00 FASCIDC=13DDL5025 SORTNAV=0502500 000 00000 ZZDDLC5025 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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