| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto
1988, n. 362).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e la
Lettonia in materia di cooperazione nel campo della difesa, la
cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello
Stato, è l'articolo 1, che prevede l'invio di funzionari alle
riunioni per la predisposizione dei programmi operativi che si
terranno alternativamente in Lettonia ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Riga, con
una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 persone x 4
giorni) .................................. Lire 4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA S 101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si
aggiungono lire 55.000 pari al 30 per cento quale
maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3
giugno 1926, n. 941; l'importo di lire 182.000 viene ridotto
di lire 61.000, corrispondente ad un terzo della diaria (lire
176.000 + lire 53.000 quale quota media per contributi
erariali, previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8
agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = lire 229.000 x 5
persone x 4 giorni) ...................... Lire 4.580.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Riga (lire 4.500.000 x 5
persone = lire 22.500.000 + lire 1.125.000 quale maggiorazione
del 5 per cento) ........................ Lire 23.625.000
Totale onere (articolo 1) ........ Lire 32.205.000
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni
successivi, è di lire 32.205.000, in cifra tonda lire
32.000.000.
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Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
l'eventuale richiesta per le attività di formazione per
il personale da impiegare nelle attività militari e la
possibilità di realizzare programmi di addestramento (articolo
1) potranno essere accolte soltanto in relazione alla
disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo
rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;
qualora fosse necessario l'invio di personale italiano per
partecipare a riunioni, addestramenti e conferenze, la
relativa spesa sarà finanziata nel limite degli ordinari
stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;
gli eventuali inviti ai cittadini della Lettonia per
partecipare ai corsi di formazione (articolo 2) necessitano
della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni
caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;
l'articolo 1 prevede la possibilità per i Paesi
contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi
Protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi
rispetto a quanto indicato nell'Accordo stesso, si renderà
necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi
il finanziamento delle maggiori spese.
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