| Onorevoli Deputati! - L'accordo, firmato a Roma il 26
marzo 1998, dai rispettivi Ministri della difesa, nella
convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di
Parigi, i Documenti di Vienna del 1990 e del 1992, la
Pantnership For Peace (PfP), segnano una svolta nella
storia dell'Europa in Europa, ha lo scopo di sviluppare la
cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate che, ai
sensi dell'articolo 1, deve essere basata sul principio di
reciprocità e conforme alle leggi in vigore nei rispettivi
Paesi.
L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche
consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a
concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra
le rispettive Forze armate, nonché eventuali intese
integrative dell'Accordo.
In particolare, l'articolo 3 e l'articolo 4 stabiliscono i
settori ed il tipo di collaborazione militare, e le modalità
di attuazione della stessa, che può essere così
sintetizzata:
legislazione militare, medicina, storia e sport
militare;
organizzazione e funzionamento delle Forze armate,
amministrazione e gestione del personale;
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formazione e addestramento del personale militare e
scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
sicurezza, politica della difesa, degli armamenti ed
equipaggiamenti;
rispetto dei trattati internazionali e controllo degli
armamenti;
tutela dell'ambiente;
attività umanitaria, culturale con partecipazione e
manifestazioni solenni e culturali;
scambi di visite ufficiali, a livello di Ministero della
difesa e Forze Armate, di personale militare in genere e di
unità navali ed aeree;
operazioni di Peace-Keeping ed umanitarie e
partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
gli eventuali aspetti sanitari.
L'articolo 6 regolamenta il trattamento delle
informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che
tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente
per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere
trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte
cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti.
L'articolo 7 stabilisce che lo scambio di informazioni
avvenga per via diplomatica, mentre l'articolo 8 prevede che
eventuali controversie vengano risolte mediante trattative
amichevoli.
Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata
dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso e inoltre
consente la possibilità di modificare in qualsiasi momento
l'Accordo stesso.
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