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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60290
DDL5026-0002
Progetto di legge Camera n. 5026 - testo presentato - (DDL13-5026)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5026. TESTIPDL
...C5026.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5026 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'accordo, firmato a Roma il 26
  marzo 1998, dai rispettivi Ministri della difesa, nella
  convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di
  Parigi, i Documenti di Vienna del 1990 e del 1992, la
  Pantnership For Peace  (PfP), segnano una svolta nella
  storia dell'Europa in Europa, ha lo scopo di sviluppare la
  cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate che, ai
  sensi dell'articolo 1, deve essere basata sul principio di
  reciprocità e conforme alle leggi in vigore nei rispettivi
  Paesi.
     L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche
  consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a
  concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra
  le rispettive Forze armate, nonché eventuali intese
  integrative dell'Accordo.
     In particolare, l'articolo 3 e l'articolo 4 stabiliscono i
  settori ed il tipo di collaborazione militare, e le modalità
  di attuazione della stessa, che può essere così
  sintetizzata:
       legislazione militare, medicina, storia e sport
  militare;
       organizzazione e funzionamento delle Forze armate,
  amministrazione e gestione del personale;
 
                               Pag. 2
 
       formazione e addestramento del personale militare e
  scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
       sicurezza, politica della difesa, degli armamenti ed
  equipaggiamenti;
       rispetto dei trattati internazionali e controllo degli
  armamenti;
       tutela dell'ambiente;
       attività umanitaria, culturale con partecipazione e
  manifestazioni solenni e culturali;
       scambi di visite ufficiali, a livello di Ministero della
  difesa e Forze Armate, di personale militare in genere e di
  unità navali ed aeree;
       operazioni di  Peace-Keeping  ed umanitarie e
  partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari.
     Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 5) regola
  le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché
  gli eventuali aspetti sanitari.
     L'articolo 6 regolamenta il trattamento delle
  informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le
  norme previste nei due Paesi.  Viene inoltre specificato che
  tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente
  per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere
  trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte
  cedente, né utilizzate a danno di una delle Parti.
     L'articolo 7 stabilisce che lo scambio di informazioni
  avvenga per via diplomatica, mentre l'articolo 8 prevede che
  eventuali controversie vengano risolte mediante trattative
  amichevoli.
     Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore, la durata
  dell'Accordo e ne disciplina le modalità di recesso e inoltre
  consente la possibilità di modificare in qualsiasi momento
  l'Accordo stesso.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5026 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5026 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=502600 00 FASCIDC=13DDL5026 SORTNAV=0502600 000 00000 ZZDDLC5026 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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