| (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
L'unica disposizione dell'Accordo tra l'Italia e l'Estonia
in materia di cooperazione nel settore della difesa, la cui
applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, è
l'articolo 2, secondo comma, che prevede l'invio di funzionari
alle apposite riunioni per l'esame dei programmi operativi che
si terranno alternativamente in Estonia ed in Italia.
Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Tallin, con
una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa
spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (lire 200.000 al giorno x 5 persone x 4
giorni) ...................... Lire 4.000.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA S
101, al cambio di lire 1.800 = lire 182.000, cui si aggiungono
lire 55.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941;
l'importo di lire 182.000 viene ridotto di lire 61.000,
corrispondente ad un terzo della diaria (lire 176.000 + lire
53.000 quale quota media per contributi erariali,
previdenziali, assistenziali, ai sensi delle leggi 8 agosto
1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 = lire 229.000 x 5
persone x 4 giorni) ......... Lire 4.580.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tallin (lire 3.500.000 x 5
persone = lire 17.500.000 + lire 875.000 quale maggiorazione
del 5 per cento) ........... Lire 18.375.000
Totale onere (articolo 2, secondo comma) Lire 26.955.000
Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da
iscrivere nello Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri a decorrere dal 1998 e per ciascuno dei bienni
successivi, è di lire 26.955.000, in cifra tonda lire
27.000.000.
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Si fa presente infine, che le ipotesi assunte per il
calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente
al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata,
costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione
dell'indicato provvedimento.
Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in
analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:
l'eventuale richiesta per le attività di formazione per
il personale da impiegare nelle attività militari, la
possibilità di realizzare programmi di addestramento, di
ricerca e sviluppo (articolo 3) potranno essere accolte
soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti
negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da
parte del Paese richiedente;
gli eventuali inviti ai cittadini della Estonia per
partecipare a conferenze, corsi ed esercitazioni militari
(articolo 4) necessitano della preventiva autorizzazione e non
comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato; qualora fosse necessario l'invio di personale
italiano per partecipare a riunioni, addestramenti e
conferenze (articolo 4), la relativa spesa sarà finanziata nel
limite degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero
della difesa;
l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per
i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con apposite
intese; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi
rispetto a quanto indicato nell'Accordo stesso, si renderà
necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi
il finanziamento delle maggiori spese.
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