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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


603
DDL0042-0002
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL13-42)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
  viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
  conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 26
  febbraio 1996, n. 79, decaduto per mancata conversione nel
  termine costituzionale.
     Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge
  14 gennaio 1994, n. 20, hanno recato incisive e complesse
  modificazioni alle disposizioni in materia di giurisdizione e
  di controllo della Corte dei conti.  Il disegno normativo di
  ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto, pur
  dimostrandosi nel suo complesso valido e rispondente alle
  esigenze del Paese, ha evidenziato alcune lacune e smagliature
  che occorre con urgenza riempire od eliminare per rendere più
  efficiente l'esercizio delle funzioni che sono affidate dalla
  Costituzione alla Corte dei conti.
     E' a tale finalità che intende provvedere il decreto-legge
  che è stato predisposto a seguito di un attento ed accurato
  esame delle problematiche emerse.
     L'iniziativa che si ripropone consta di nove articoli, il
  cui contenuto viene di seguito specificamente illustrato.
      Articolo 1. Una prima proposta di modificazione
  riguarda la giurisdizione in materia pensionistica affidata,
  nel vigente sistema, ad un unico grado.  Al riguardo - ed anche
 
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  in relazione alle perplessità manifestate in passato in ordine
  alla legittimità costituzionale di un sistema che non prevede
  in questa materia un doppio grado di giurisdizione - si è
  ritenuto di dover generalizzare l'appello alle sezioni
  giurisdizionali centrali le quali si troveranno, pertanto, a
  giudicare oltre che nella materia di contabilità pubblica
  anche in quella pensionistica.
     Peraltro, si ritiene opportuno, per evidenti motivi di
  snellimento, escludere l'appello per le questioni
  prevalentemente medico-legali nella materia pensionistica,
  fatte salve le ipotesi riguardanti solo motivi di diritto.  La
  norma, inoltre, qualifica come questioni di fatto quelle
  riferentesi alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da
  causa di servizio o di guerra, alla classifica o
  all'aggravamento di infermità o lesioni.
     Una seconda modificazione riguarda il numero dei
  componenti delle sezioni centrali di appello, che viene
  elevato da tre a cinque.  Considerato, infatti, che le sezioni
  giurisdizionali regionali giudicano con tre magistrati, la
  composizione di un eguale numero di magistrati per l'appello
  appare intuitivamente anomala e certamente non in linea con il
  criterio seguito dal legislatore per gli organi di
  giurisdizione amministrativa, che giudicano con tre magistrati
  in primo grado e con cinque magistrati in appello.
     Coerentemente con la modificazione appena illustrata si
  prevede, con altra disposizione, che le sezioni riunite della
  Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano con sette
  magistrati, elevando così a questo numero quello di cinque
  magistrati attualmente previsto dall'articolo 1, comma 7, del
  decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 19 del 1994.
     Altre proposte di modificazione concernono:
       la disciplina dei termini per l'appello che viene
  adeguata a quella generale contenuta nell'articolo 327 del
  codice di procedura civile per quanto concerne la decadenza
  dell'impugnazione;
       la disciplina concernente la sospensione
  dell'esecutività delle sentenze giurisdizionali regionali;
       l'istituzione di un'ulteriore sezione giurisdizionale
  centrale;
       l'assegnazione di presidenti di sezione aggiunti o di
  coordinamento alle sezioni giurisdizionali centrali e alle più
  importanti sezioni giurisdizionali regionali senza che ciò
  determini alcun aumento della dotazione organica
  complessiva.
      Articolo 2.  La norma propone una modifica
  procedurale che portando il termine complessivo a novanta
  giorni, stabilito per il controllo preventivo sui
  provvedimenti delle amministrazioni, ne assegna sessanta agli
  uffici di controllo e trenta alla sezione.
     L'attuale normativa infatti (articolo 3, comma 2, della
  legge 14 gennaio 1994, n. 20) contiene disposizioni la cui
  applicazione ha comportato disfunzioni, in particolare, per le
  attività della sezione del controllo.  Nel prevedere, infatti,
  i termini per l'esercizio del controllo, non viene attribuito
  alla sezione del controllo uno specifico spazio temporale.  In
  altri termini, il deferimento di atti all'esame della sezione
  può, nella prospettazione della normativa attuale, avvenire in
  prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della
  funzione di controllo preventivo, così da non consentire una
  pur necessaria riflessione ai componenti del collegio.  A tale
  disfunzione intende ovviare la modifica proposta.
      Articolo 3. La normativa apporta alcune rilevanti
  modificazioni all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
  1994, n. 20, in materia di prescrizione del termine per
  l'esercizio dell'azione di responsabilità per danni nei
  confronti dei pubblici dipendenti.
     In particolare viene previsto che per i fatti verificatisi
  prima della data di entrata in vigore della legge n. 20 del
  1994, per i quali sta decorrendo il previgente termine di
  prescrizione decennale, la prescrizione si compia il 31
  dicembre 1998, oppure nel termine più breve dato dal compiersi
  del decennio.
 
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     Inoltre viene stabilito che la prescrizione è interrotta
  dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15
  novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 14 gennaio 1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto
  con il quale inizia il giudizio o dalla sentenza di condanna
  (con esclusione di effetti riduttivi della messa in mora) e,
  per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai
  sensi delle vigenti disposizioni.
     Quanto agli effetti interruttivi, in deroga all'articolo
  2945 del codice civile, è contemplato che la prescrizione
  inizia a decorrere nuovamente dopo l'atto interruttivo del
  giudizio o dall'ultimo atto interruttivo quando questi sia più
  di uno.
     In nessun caso il termine può essere protratto oltre i
  dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti
  salvi i casi per i quali vi sia stata, in base alle vigenti
  disposizioni, la sospensione o l'interruzione necessaria del
  processo.
     Per i giudizi in corso, vengono prorogati al 31 dicembre
  1996 i termini decennali già scaduti.
     Ulteriore disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo
  3 definisce illecito disciplinare la prescrizione intervenuta
  a seguito di comportamento colposo dei soggetti tenuti ad
  attivare o ad esercitare l'azione di responsabilità.
     L'ultima disposizione del comma 1 dell'articolo 3
  stabilisce che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità
  degli amministratori e dipendenti pubblici, anche quando il
  danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da
  quelli di appartenenza, per fatti commessi dopo la data di
  entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, ferma restando
  la giurisdizione della Corte per i fatti comunque collegati ad
  un rapporto di servizio.
      Articolo 4. La disposizione ha lo scopo di eliminare
  la pletorica composizione delle sezioni riunite della Corte
  dei conti in sede consultiva e in sede di controllo, alle
  quali attualmente hanno titolo a partecipare tutti i
  consiglieri della Corte e, perciò, un numero di magistrati
  (fra quattrocento e cinquecento) del tutto incongruente
  rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo.
      Articolo 5. La norma intende provvedere ad una
  migliore organizzazione della sezione del controllo sulle
  amministrazioni dello Stato.  Con disposizione di sicuro valore
  innovativo, infatti, il comma 10 dell'articolo 3 della legge
  n. 20 del 1994 dispone che tutti i magistrati assegnati agli
  uffici di controllo costituiscono la sezione.  Peraltro, in
  mancanza di più precise norme organizzative, si è resa poco
  funzionale l'attività della sezione che, tra l'altro, non è
  stata in grado di assicurare quella uniformità di indirizzo
  che, nel tempo, è stata un punto di forza e di riferimento
  della sezione del controllo.
     A ciò si vuole ovviare con l'istituzione di un numero
  limitato di collegi (quattro) ai quali sia assicurata una
  partecipazione dei magistrati che sono assegnati agli stessi
  all'inizio di ogni anno.  Programmi di attività, materie di
  competenza dei collegi nonché criteri per la loro composizione
  con criteri di graduale rotazione sono stabiliti annualmente
  dalla sezione del controllo in adunanza generale.
      Articolo 6. La norma intende apportare correttivi
  alla vigente disposizione in materia di assegnazioni d'ufficio
  dei magistrati dettate per la fase di primo impianto delle
  sezioni giurisdizionali regionali.  In particolare la norma
  fissa al 30 aprile 1996 il termine finale del periodo
  provvisorio di primo impianto delle predette sezioni e riduce
  la durata dell'assegnazione d'ufficio da due anni a un anno,
  come previsto per altre analoghe fattispecie.
      Articolo 7. La disposizione proposta è finalizzata a
  mantenere la vigenza per i referendari e primi referendari
  della Corte in servizio alla data del 31 dicembre 1993 della
  progressione di carriera pari a due anni di permanenza in
  ciascuna qualifica.
      Articolo 8.  La disposizione assegna la titolarità
  dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della
 
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  Corte dei conti al procuratore generale di tale organismo
  oppure al Presidente del Consiglio dei ministri.
     Il comma 2 consente che i magistrati della Corte dei conti
  possano essere nominati membri di collegi sindacali e dei
  collegi dei revisori dei conti di enti pubblici o di società a
  prevalente partecipazione pubblica.
      Articolo 9.  Prescrive che la responsabilità solidale
  operi, nei casi di imputabilità del fatto dannoso a più
  persone, esclusivamente nei confronti dei concorrenti
  beneficiari di illecito arricchimento.
 
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