| Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che
viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua
conversione in legge, reitera il precedente decreto-legge 26
febbraio 1996, n. 79, decaduto per mancata conversione nel
termine costituzionale.
Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e la legge
14 gennaio 1994, n. 20, hanno recato incisive e complesse
modificazioni alle disposizioni in materia di giurisdizione e
di controllo della Corte dei conti. Il disegno normativo di
ristrutturazione delle funzioni dell'Istituto, pur
dimostrandosi nel suo complesso valido e rispondente alle
esigenze del Paese, ha evidenziato alcune lacune e smagliature
che occorre con urgenza riempire od eliminare per rendere più
efficiente l'esercizio delle funzioni che sono affidate dalla
Costituzione alla Corte dei conti.
E' a tale finalità che intende provvedere il decreto-legge
che è stato predisposto a seguito di un attento ed accurato
esame delle problematiche emerse.
L'iniziativa che si ripropone consta di nove articoli, il
cui contenuto viene di seguito specificamente illustrato.
Articolo 1. Una prima proposta di modificazione
riguarda la giurisdizione in materia pensionistica affidata,
nel vigente sistema, ad un unico grado. Al riguardo - ed anche
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in relazione alle perplessità manifestate in passato in ordine
alla legittimità costituzionale di un sistema che non prevede
in questa materia un doppio grado di giurisdizione - si è
ritenuto di dover generalizzare l'appello alle sezioni
giurisdizionali centrali le quali si troveranno, pertanto, a
giudicare oltre che nella materia di contabilità pubblica
anche in quella pensionistica.
Peraltro, si ritiene opportuno, per evidenti motivi di
snellimento, escludere l'appello per le questioni
prevalentemente medico-legali nella materia pensionistica,
fatte salve le ipotesi riguardanti solo motivi di diritto. La
norma, inoltre, qualifica come questioni di fatto quelle
riferentesi alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da
causa di servizio o di guerra, alla classifica o
all'aggravamento di infermità o lesioni.
Una seconda modificazione riguarda il numero dei
componenti delle sezioni centrali di appello, che viene
elevato da tre a cinque. Considerato, infatti, che le sezioni
giurisdizionali regionali giudicano con tre magistrati, la
composizione di un eguale numero di magistrati per l'appello
appare intuitivamente anomala e certamente non in linea con il
criterio seguito dal legislatore per gli organi di
giurisdizione amministrativa, che giudicano con tre magistrati
in primo grado e con cinque magistrati in appello.
Coerentemente con la modificazione appena illustrata si
prevede, con altra disposizione, che le sezioni riunite della
Corte dei conti in sede giurisdizionale giudicano con sette
magistrati, elevando così a questo numero quello di cinque
magistrati attualmente previsto dall'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge n. 453 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 19 del 1994.
Altre proposte di modificazione concernono:
la disciplina dei termini per l'appello che viene
adeguata a quella generale contenuta nell'articolo 327 del
codice di procedura civile per quanto concerne la decadenza
dell'impugnazione;
la disciplina concernente la sospensione
dell'esecutività delle sentenze giurisdizionali regionali;
l'istituzione di un'ulteriore sezione giurisdizionale
centrale;
l'assegnazione di presidenti di sezione aggiunti o di
coordinamento alle sezioni giurisdizionali centrali e alle più
importanti sezioni giurisdizionali regionali senza che ciò
determini alcun aumento della dotazione organica
complessiva.
Articolo 2. La norma propone una modifica
procedurale che portando il termine complessivo a novanta
giorni, stabilito per il controllo preventivo sui
provvedimenti delle amministrazioni, ne assegna sessanta agli
uffici di controllo e trenta alla sezione.
L'attuale normativa infatti (articolo 3, comma 2, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20) contiene disposizioni la cui
applicazione ha comportato disfunzioni, in particolare, per le
attività della sezione del controllo. Nel prevedere, infatti,
i termini per l'esercizio del controllo, non viene attribuito
alla sezione del controllo uno specifico spazio temporale. In
altri termini, il deferimento di atti all'esame della sezione
può, nella prospettazione della normativa attuale, avvenire in
prossimità della scadenza del termine per l'esercizio della
funzione di controllo preventivo, così da non consentire una
pur necessaria riflessione ai componenti del collegio. A tale
disfunzione intende ovviare la modifica proposta.
Articolo 3. La normativa apporta alcune rilevanti
modificazioni all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, in materia di prescrizione del termine per
l'esercizio dell'azione di responsabilità per danni nei
confronti dei pubblici dipendenti.
In particolare viene previsto che per i fatti verificatisi
prima della data di entrata in vigore della legge n. 20 del
1994, per i quali sta decorrendo il previgente termine di
prescrizione decennale, la prescrizione si compia il 31
dicembre 1998, oppure nel termine più breve dato dal compiersi
del decennio.
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Inoltre viene stabilito che la prescrizione è interrotta
dall'avviso di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, dalla notificazione dell'atto
con il quale inizia il giudizio o dalla sentenza di condanna
(con esclusione di effetti riduttivi della messa in mora) e,
per una sola volta, dagli accertamenti istruttori disposti ai
sensi delle vigenti disposizioni.
Quanto agli effetti interruttivi, in deroga all'articolo
2945 del codice civile, è contemplato che la prescrizione
inizia a decorrere nuovamente dopo l'atto interruttivo del
giudizio o dall'ultimo atto interruttivo quando questi sia più
di uno.
In nessun caso il termine può essere protratto oltre i
dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio, fatti
salvi i casi per i quali vi sia stata, in base alle vigenti
disposizioni, la sospensione o l'interruzione necessaria del
processo.
Per i giudizi in corso, vengono prorogati al 31 dicembre
1996 i termini decennali già scaduti.
Ulteriore disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo
3 definisce illecito disciplinare la prescrizione intervenuta
a seguito di comportamento colposo dei soggetti tenuti ad
attivare o ad esercitare l'azione di responsabilità.
L'ultima disposizione del comma 1 dell'articolo 3
stabilisce che la Corte dei conti giudica sulla responsabilità
degli amministratori e dipendenti pubblici, anche quando il
danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da
quelli di appartenenza, per fatti commessi dopo la data di
entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, ferma restando
la giurisdizione della Corte per i fatti comunque collegati ad
un rapporto di servizio.
Articolo 4. La disposizione ha lo scopo di eliminare
la pletorica composizione delle sezioni riunite della Corte
dei conti in sede consultiva e in sede di controllo, alle
quali attualmente hanno titolo a partecipare tutti i
consiglieri della Corte e, perciò, un numero di magistrati
(fra quattrocento e cinquecento) del tutto incongruente
rispetto all'obiettivo di reale funzionalità dell'organo.
Articolo 5. La norma intende provvedere ad una
migliore organizzazione della sezione del controllo sulle
amministrazioni dello Stato. Con disposizione di sicuro valore
innovativo, infatti, il comma 10 dell'articolo 3 della legge
n. 20 del 1994 dispone che tutti i magistrati assegnati agli
uffici di controllo costituiscono la sezione. Peraltro, in
mancanza di più precise norme organizzative, si è resa poco
funzionale l'attività della sezione che, tra l'altro, non è
stata in grado di assicurare quella uniformità di indirizzo
che, nel tempo, è stata un punto di forza e di riferimento
della sezione del controllo.
A ciò si vuole ovviare con l'istituzione di un numero
limitato di collegi (quattro) ai quali sia assicurata una
partecipazione dei magistrati che sono assegnati agli stessi
all'inizio di ogni anno. Programmi di attività, materie di
competenza dei collegi nonché criteri per la loro composizione
con criteri di graduale rotazione sono stabiliti annualmente
dalla sezione del controllo in adunanza generale.
Articolo 6. La norma intende apportare correttivi
alla vigente disposizione in materia di assegnazioni d'ufficio
dei magistrati dettate per la fase di primo impianto delle
sezioni giurisdizionali regionali. In particolare la norma
fissa al 30 aprile 1996 il termine finale del periodo
provvisorio di primo impianto delle predette sezioni e riduce
la durata dell'assegnazione d'ufficio da due anni a un anno,
come previsto per altre analoghe fattispecie.
Articolo 7. La disposizione proposta è finalizzata a
mantenere la vigenza per i referendari e primi referendari
della Corte in servizio alla data del 31 dicembre 1993 della
progressione di carriera pari a due anni di permanenza in
ciascuna qualifica.
Articolo 8. La disposizione assegna la titolarità
dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati della
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Corte dei conti al procuratore generale di tale organismo
oppure al Presidente del Consiglio dei ministri.
Il comma 2 consente che i magistrati della Corte dei conti
possano essere nominati membri di collegi sindacali e dei
collegi dei revisori dei conti di enti pubblici o di società a
prevalente partecipazione pubblica.
Articolo 9. Prescrive che la responsabilità solidale
operi, nei casi di imputabilità del fatto dannoso a più
persone, esclusivamente nei confronti dei concorrenti
beneficiari di illecito arricchimento.
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