| Onorevoli Deputati! - L'Accordo, firmato a Roma il 17
marzo 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, nella
convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di
Parigi, i Documenti di Vienna del 1994, contribuiscono
notevolmente al raggiungimento del traguardo comune, cioè al
rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa, ha
lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le
rispettive Forze armate, che, ai sensi dell'articolo 1, deve
essere basata sul principio di reciprocità e deve essere
conforme alle leggi in vigore nei rispettivi Paesi, nonché
agli impegni internazionali assunti.
In particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3 stabiliscono i
settori, ed il tipo di collaborazione militare e le modalità
di attuazione della stessa, che può essere così
sintetizzata:
- legislazione militare, sanità, sport e turismo;
- organizzazione delle comunicazioni, dell'informatica e
della radioelettronica;
- formazione e struttura di Comando delle Forze armate
in tempo di pace;
- addestramento e aggiornamento del personale
militare;
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- topografia, geodesia e tutela dell'ambiente;
- sicurezza dello spazio aereo e marittimo e
realizzazione di operazioni di salvataggio;
- impiego e manutenzione degli armamenti ed
equipaggiamenti, approvvigionamento dei materiali ed
acquisizione conoscitiva delle novità nel campo degli
armamenti e della tecnologia militare, attraverso inviti
reciproci per dimostrazioni;
- attività umanitaria e culturale con partecipazione a
manifestazioni solenni e culturali;
- scambi di visite ufficiali a livello di Ministero
della difesa e Forze armate, di personale militare in genere
ed, inoltre, riunioni-seminari di gruppi di lavoro.
Peraltro, previa intesa tra le Parti, potranno attuarsi
altre forme di cooperazione.
L'articolo 4 stabilisce che potranno tenersi periodici
colloqui bilaterali a livello di stati maggiori della difesa
che serviranno anche a coordinare le attività di carattere
tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.
Inoltre, prevede che la cooperazione nel settore dei materiali
della difesa venga regolata da specifici Accordi.
Secondo l'articolo 5 annualmente dovrà essere elaborato un
piano di attività bilaterali che entro la fine dell'anno verrà
approvato e firmato.
L'articolo 6 stabilisce che la trattazione delle
informazioni e dei materiali classificati saranno oggetto di
un Accordo intergovernativo a parte, mentre l'articolo 7
prevede la possibilità di integrare il presente Accordo con
specifiche intese tecniche.
Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 8) regola
le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento nonché
gli eventuali aspetti sanitari.
Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore
dell'Accordo, la durata e ne disciplina le modalità di recesso
e prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante
trattative amichevoli. Inoltre consente la possibilità di
modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
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