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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


60303
DDL5027-0002
Progetto di legge Camera n. 5027 - testo presentato - (DDL13-5027)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5027. TESTIPDL
...C5027.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5027 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - L'Accordo, firmato a Roma il 17
  marzo 1998 dai rispettivi Ministri della difesa, nella
  convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di
  Parigi, i Documenti di Vienna del 1994, contribuiscono
  notevolmente al raggiungimento del traguardo comune, cioè al
  rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Europa, ha
  lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le
  rispettive Forze armate, che, ai sensi dell'articolo 1, deve
  essere basata sul principio di reciprocità e deve essere
  conforme alle leggi in vigore nei rispettivi Paesi, nonché
  agli impegni internazionali assunti.
     In particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3 stabiliscono i
  settori, ed il tipo di collaborazione militare e le modalità
  di attuazione della stessa, che può essere così
  sintetizzata:
       - legislazione militare, sanità, sport e turismo;
       - organizzazione delle comunicazioni, dell'informatica e
  della radioelettronica;
       - formazione e struttura di Comando delle Forze armate
  in tempo di pace;
       - addestramento e aggiornamento del personale
  militare;
 
                               Pag. 2
 
       - topografia, geodesia e tutela dell'ambiente;
       - sicurezza dello spazio aereo e marittimo e
  realizzazione di operazioni di salvataggio;
       - impiego e manutenzione degli armamenti ed
  equipaggiamenti, approvvigionamento dei materiali ed
  acquisizione conoscitiva delle novità nel campo degli
  armamenti e della tecnologia militare, attraverso inviti
  reciproci per dimostrazioni;
       - attività umanitaria e culturale con partecipazione a
  manifestazioni solenni e culturali;
       - scambi di visite ufficiali a livello di Ministero
  della difesa e Forze armate, di personale militare in genere
  ed, inoltre, riunioni-seminari di gruppi di lavoro.
     Peraltro, previa intesa tra le Parti, potranno attuarsi
  altre forme di cooperazione.
     L'articolo 4 stabilisce che potranno tenersi periodici
  colloqui bilaterali a livello di stati maggiori della difesa
  che serviranno anche a coordinare le attività di carattere
  tecnico-militare nel settore operativo e addestrativo.
  Inoltre, prevede che la cooperazione nel settore dei materiali
  della difesa venga regolata da specifici Accordi.
     Secondo l'articolo 5 annualmente dovrà essere elaborato un
  piano di attività bilaterali che entro la fine dell'anno verrà
  approvato e firmato.
     L'articolo 6 stabilisce che la trattazione delle
  informazioni e dei materiali classificati saranno oggetto di
  un Accordo intergovernativo a parte, mentre l'articolo 7
  prevede la possibilità di integrare il presente Accordo con
  specifiche intese tecniche.
     Un'altra fattispecie non trascurabile (articolo 8) regola
  le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento nonché
  gli eventuali aspetti sanitari.
     Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore
  dell'Accordo, la durata e ne disciplina le modalità di recesso
  e prevede che eventuali controversie vengano risolte mediante
  trattative amichevoli.  Inoltre consente la possibilità di
  modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.
 
DATA=980625 FASCID=DDL13-5027 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5027 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0002 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=502700 00 FASCIDC=13DDL5027 SORTNAV=0502700 000 00000 ZZDDLC5027 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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